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Leggi regionali

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/03/2023
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 3
 (Riconoscimento del caregiver familiare nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, sanitari e sociosanitari)
1. Il riconoscimento della figura del caregiver familiare avviene, nel corso del processo di presa in carico integrata della persona assistita, in conformità con l' articolo 7 della legge regionale 22/2019 , da parte dei Servizi sociali dei Comuni e dei servizi delle Aziende sanitarie con il coinvolgimento del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.
2. La persona assistita, direttamente o tramite coloro che su di essa esercitano forme di tutela legalmente riconosciute, acconsente espressamente al riconoscimento del caregiver attraverso la sottoscrizione del progetto personalizzato.
3. I servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito oppure del suo rappresentante legale e nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali, come previsto dal regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE , dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 , forniscono al caregiver familiare le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.
4. Il caregiver familiare esprime liberamente e consapevolmente la disponibilità a svolgere le attività di assistenza e cura ed è coinvolto nella definizione del progetto personalizzato della persona assistita, di cui all' articolo 8 della legge regionale 22/2019 .
5. Il ruolo e le attività del caregiver familiare sono definiti in apposita sezione del progetto personalizzato, tenuto conto anche dell'esito della valutazione dello stress e degli specifici bisogni, degli obiettivi e degli interventi a sostegno del caregiver stesso, nonché di quelli degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, con particolare riferimento ai figli minori di età.
6. Il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare è compatibile anche con i procedimenti derivanti dalle discipline attuative facenti capo ai fondi nazionali e regionali a sostegno della domiciliarità.