Art. 3
(Riconoscimento del caregiver familiare nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, sanitari e sociosanitari)
1.
Il riconoscimento della figura del caregiver familiare avviene, nel corso del processo di presa in carico integrata della persona assistita, in conformità con l'
articolo 7 della legge regionale 22/2019
, da parte dei Servizi sociali dei Comuni e dei servizi delle Aziende sanitarie con il coinvolgimento del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.
2. La persona assistita, direttamente o tramite coloro che su di essa esercitano forme di tutela legalmente riconosciute, acconsente espressamente al riconoscimento del caregiver attraverso la sottoscrizione del progetto personalizzato.
3.
I servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito oppure del suo rappresentante legale e nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali, come previsto dal
regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE
, dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
, forniscono al caregiver familiare le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.
4.
Il caregiver familiare esprime liberamente e consapevolmente la disponibilità a svolgere le attività di assistenza e cura ed è coinvolto nella definizione del progetto personalizzato della persona assistita, di cui all'
articolo 8 della legge regionale 22/2019
.
5. Il ruolo e le attività del caregiver familiare sono definiti in apposita sezione del progetto personalizzato, tenuto conto anche dell'esito della valutazione dello stress e degli specifici bisogni, degli obiettivi e degli interventi a sostegno del caregiver stesso, nonché di quelli degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, con particolare riferimento ai figli minori di età.
6. Il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare è compatibile anche con i procedimenti derivanti dalle discipline attuative facenti capo ai fondi nazionali e regionali a sostegno della domiciliarità.