LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Capo I
 Semplificazione dell'ordinamento regionale
Art. 24
  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996)
1. All' articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento si intende realizzato quando nell'attività agrituristica vengono utilizzati spazi aziendali, mezzi aziendali e prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
4. Nell'esercizio dell'attività agrituristica almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve rientrare nelle seguenti tipologie:
a) beni di produzione aziendale;
b) beni acquistati da altri produttori agricoli singoli o associati della Regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale;
c) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), denominazione di origine (DO) e indicazione geografica tipica (IGT) del Friuli Venezia Giulia;
d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all' articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"), riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
e) prodotti con il marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia";
f) prodotti con il marchio "AQUA" di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
g) prodotti agroalimentari con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" di cui all' articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
h) prodotti ricompresi nelle piccole produzioni locali (PPL) del Friuli Venezia Giulia per cui sia stato approvato dalla Regione il regolamento che ne disciplina le modalità di produzione.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 il valore annuo della materia prima di produzione aziendale deve rispettare i seguenti limiti minimi:
a) 20 per cento per le aziende site:
1) a un'altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare;
2) nei Comuni della soppressa Provincia di Trieste e nei restanti territori facenti parte dell'ex comunità montana del Carso;
3) nelle zone a parco o riserva naturale e nelle relative aree contigue, nei parchi comunali e intercomunali e nei biotopi naturali;
b) 35 per cento per tutte le altre aziende.>>;

b)
il comma 6 è abrogato;

c)
alla lettera c) del comma 8 la parola << prevalentemente >> è sostituita dalle seguenti: << , nel rispetto delle percentuali di cui ai commi 4 e 5, >>;

d)
dopo la lettera h bis) del comma 8 è inserita la seguente:
<<h ter) la somministrazione di pasti e di bevande svolta fuori dalla sede aziendale, per non più del 30 per cento delle giornate di apertura e nel rispetto dei limiti previsti rispettivamente per i pasti e gli spuntini.>>.

Art. 25
  (Modifiche agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001)
1. Nella legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inserite le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 bis prima delle parole << ampliamenti di >> sono inserite le seguenti: << modifiche e >>;

b) all'articolo 12 ter:
1)
al comma 1 dopo le parole << incremento della produzione >> sono inserite le seguenti: << e della logistica aziendale >>;

2)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio comunale può stabilire, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 19/2009 l'incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi disciplinati dal presente articolo. In caso di mancanza di determinazione da parte del Consiglio comunale trovano applicazione le tabelle parametriche per gli usi produttivi.>>.

Art. 26
  (Modifiche alla legge regionale 5/2006)
1. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera g ter) del comma 1 dell'articolo 10 la parola << produttivi >> è soppressa;

b)
la lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
<<a) comprovata conoscenza e competenza professionale per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), d), g bis) e g ter);>>;

c)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 è abrogata;

d)
il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
<<2. Il requisito della conoscenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato a svolgere l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze sia in possesso di un diploma di istituto tecnico agrario o di un istituto professionale a indirizzo agrario, di un titolo di studio universitario che consenta l'iscrizione in un albo professionale del settore agrario ovvero di altre lauree attinenti agli specifici tematismi individuati dalla programmazione SISSAR.>>;

e)
alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 dopo le parole << dei periti agrari laureati >> sono aggiunte le seguenti: << o ad altro albo attinente agli specifici tematismi individuati dalla Programmazione SISSAR >>;

f)
il comma 4 dell'articolo 15 è abrogato.

2. Per le finalità di cui all' articolo 10 della legge regionale 5/2006 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 27
  (Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 8/2004)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Con riferimento all'attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR, I'ERSA, in qualità di OPR FVG, adotta una gestione separata dei pagamenti e delle entrate ai sensi dell' articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.
2 ter. L'istituto di credito tesoriere dell'ERSA effettua le operazioni di incasso e di pagamento riferite all'Organismo pagatore di cui al comma 1 ai sensi di quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).>>.

Art. 28
  (Modifiche alla legge regionale 9/2007)
1. All' articolo 41 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
<<d bis) le autorità esproprianti che realizzano gli interventi di cui al comma 4, lettera d).>>;

b)
al comma 14 dopo le parole << presente articolo, >> sono inserite le seguenti: << anche sulla base della progressione della spesa, >>;

c)
dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
<<14 bis. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 41 ter della legge regionale 9/2007 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 29
  (Modifica all'articolo 31 bis della legge regionale 21/2016)
1. All' articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 4 dopo le parole << fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, >> sono inserite le seguenti: << anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali, >>;

b)
dopo la lettera d) del comma 4 è aggiunta la seguente:
<<d bis) non possono essere introdotte disposizioni regolamentari che limitino il numero minimo delle strutture realizzabili ai sensi del presente articolo.>>.

Art. 30
  (Modifiche alla legge regionale 7/2019)
1. All' articolo 4 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 1 dopo la parola << materiali >> è inserita la seguente: << durevoli >>;

b)
alla lettera c) del comma 1 dopo la parola << allestimenti >> sono aggiunte le seguenti: << necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute >>;

c)
alla lettera d) del comma 1 dopo la parola << servizi >> sono inserite le seguenti: << , materiali di consumo >>;

d)
al comma 2 dopo le parole << indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni da essi organizzati nel corso dell'anno. >> sono aggiunte le seguenti: << Il riconoscimento opera alla data della domanda. Nella determinazione dell'importo massimo annuo sono presi in considerazione gli eventi che si sono realizzati nell'anno di riferimento. >>;

e)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e in relazione alla tipologia di beneficiari elencati al comma 1, il contributo agli enti privati è concesso solo nel caso di iniziativa aperta al pubblico senza scopo di lucro per il soggetto richiedente e organizzatore dell'evento.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2019 dopo le parole << 3.000 euro all'anno in favore >> sono inserite le seguenti: << del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia delle Pro Loco, >>, dopo le parole << corsi formativi volti a consentire l'ottenimento >> sono inserite le seguenti: << , e ogni eventuale aggiornamento periodico obbligatorio, >> e dopo le parole << antincendio e primo soccorso, >> sono inserite le seguenti: << nonché corretta prassi igienica, >>.

3.
Alla fine del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2019 sono inserite le seguenti parole: << o altri analoghi portali informatici in uso presso i Comuni del Friuli Venezia Giulia >>.

4. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 7/2019 , come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 31
  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 5/2020)
1.
All'alinea del comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), dopo le parole << del comma 1 >> sono aggiunte le seguenti: << e del comma 2 bis >>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 12 della legge regionale 5/2020 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 32
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020)
1. All' articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 61 dopo le parole << allevamenti di suini >> sono inserite le seguenti: << e cinghiali >>;

b)
il comma 62 è sostituito dal seguente:
<<62. Per le finalità di cui al comma 61 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio a favore delle PMI con allevamenti di suini e cinghiali operativi in Regione.>>;

c)
il primo periodo del comma 63 è abrogato;

d)
i commi 64 e 65 sono sostituiti dai seguenti:
<<64. I contributi di cui al comma 62 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022.
65. All'attuazione degli interventi di cui al comma 62 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di bandi.>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 4, commi da 61 a 66, della legge regionale 26/2020 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 33
  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 3/2021)
1. All' articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << non superiore a 3.000 abitanti, ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore a 5.000 abitanti, ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti >>;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) le parole << numero di 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << numero di 2 >>;

2)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) un contributo sino a 120.000 euro qualora le nuove attività siano in numero di 4.>>;

3)
la lettera c) è abrogata.

2. Per le finalità di cui all' articolo 17 della legge regionale 3/2021 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 34
 (Autorizzazione ad acquisto aree)
1. La Regione persegue l'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio regionale favorendo l'insediamento delle attività produttive nelle aree già oggetto delle attività industriali cessate, qualificate come D1 ovvero aree industriali di interesse strategico regionale, ricomprese nel perimetro del Sito di interesse nazionale (SIN) "Caffaro di Torviscosa".
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale autorizza il Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) all'acquisizione delle aree rientranti nel perimetro del SIN attualmente nella disponibilità del Commissario straordinario di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), anche in ragione della disponibilità dei finanziamenti necessari alla relativa bonifica ambientale e con l'obiettivo di stipulare un accordo di programma ex articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 35
  (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Qualora l'intesa obbligatoria per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.
1 ter. L'intesa di cui al comma 1 bis può introdurre modifiche a eventuali perimetri oggetto di disposizioni normative regionali al fine di armonizzarli con gli obiettivi e i superiori interessi perseguiti con l'intesa stessa.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 5/2007 dopo le parole << di rilascio di titoli abilitativi edilizi >> sono inserite le seguenti: << e di adozione e approvazione di piani attuativi >>.

3.
Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 5/2007 dopo le parole << da realizzare in area agricola sono individuati dal POC >> sono inserite le seguenti: << o dal PRGC >>.

4.
Alla fine del comma 4 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente periodo: << Per varianti aventi a oggetto specifiche aree del territorio comunale l'adeguamento può essere eseguito per le sole aree interessate. >>.

5. All' articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel primo periodo del comma 3 dopo le parole << l'ampliamento delle stesse >> sono inserite le seguenti: << non finalizzato a insediamenti singoli esistenti >>;

b) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
nell'introduzione dopo le parole << nuove zone omogenee D e H >> sono inserite le seguenti: << o l'ampliamento delle stesse non finalizzato a insediamenti singoli esistenti >>;

2)
alla lettera b) le parole << la saturazione >> sono sostituite dalle seguenti: << la saturazione o l'occupazione per una superficie superiore al 75 per cento >>;

3)
nell'alinea della lettera c) la parola << aree >> è sostituita dalla seguente: << zone >>;

4)
al punto 1) della lettera d) le parole << media e >> sono soppresse.

6. All' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole << entro il limite di flessibilità o, in assenza, >> sono soppresse e dopo le parole << singole zone omogenee >> sono inserite le seguenti: << esistenti all'1 maggio 2019 >> e le parole << E ed F >> sono sostituite dalle seguenti: << E, F e di verde privato >>;

b)
alla fine della lettera k) del comma 1 sono inserite le seguenti parole: << , se non nei casi e nei limiti di cui alla lettera d) >>;

c)
dopo la lettera l) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<l bis) l'aggiornamento della carta delle aree edificate e urbanizzate.>>;

d)
al comma 2 le parole << depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi >> sono sostituite dalle seguenti: << pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi >>.

Art. 36
  (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 12/2008)
1.
Al comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)), le parole << si applica anche in sede >> sono sostituite dalle seguenti: << comprende anche la possibilità >>.

Art. 37
 (Termini piani particolareggiati ed espropriazioni)
1. All' articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2025 >>;

b)
al comma 2 le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2025 >>;

c)
al comma 3 le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2025 >>.

2. All' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 42 le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2025 >>;

b)
al comma 43 le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2025 >>.

Art. 38
  (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 44/1985)
1.
Dopo l' articolo 9 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Deroghe per gli esercizi commerciali storici)
1. Gli esercizi commerciali storici con attività continuativa superiore a cinquanta anni sono esentati dall'osservanza dei requisiti dimensionali e di dotazione previsti per i servizi igienici a uso del pubblico stabiliti dalla normativa di settore.
2. In tali casi, altresì, laddove non sia possibile assicurare l'illuminazione e la ventilazione naturale, i locali devono essere provvisti di illuminazione e ventilazione artificiale secondo le vigenti norme tecniche di settore.>>.

Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 40
  (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
1. All' articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) del comma 1 dopo le parole << androni di ingresso e porticati liberi, >> sono inserite le seguenti: << verande, bussole, >>;

b)
al numero 1 della lettera g) del comma 1 dopo le parole << le rampe di scale aperte >> sono aggiunte le seguenti: << e altre strutture comunque funzionali al collegamento dell'edificio o unità immobiliare >>;

c)
alla lettera n) del comma 1 dopo le parole << dai confini >> sono inserite le seguenti: << di proprietà >>;

d)
dopo il comma 2 quater sono aggiunti i seguenti:
<<2 quinquies. Nelle zone omogenee A gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere anche l'ampliamento e la nuova costruzione, al fine del completamento del tessuto insediativo, nel rispetto degli indici e delle caratteristiche tipologiche previste dalle norme di attuazione.
2 sexies. Nelle zone omogenee B non sono soggetti all'obbligo della distanza tra pareti finestrate gli edifici tra i quali sia interposta una strada.
2 septies. In ogni caso gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti indipendenti dall'altezza del fabbricato più alto.>>.

2. All' articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al terzo periodo del punto 3) della lettera c) del comma 1 dopo le parole << Tali interventi possono prevedere, altresì, >> sono inserite le seguenti: << riduzioni e >>;

b)
alla lettera b) del comma 2 dopo le parole << l'originaria destinazione d'uso; >> sono aggiunte le seguenti: << configurano altresì interventi di manutenzione straordinaria le conversioni di superfici accessorie in superfici utili in edifici o unità immobiliari esistenti, con o senza opere; >>.

3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera h) dopo le parole << dei mezzi di trasporto, uffici >> sono inserite le seguenti: << , magazzini, depositi >>;

b)
alla lettera l) le parole << ubicate in zona agricola, >> sono soppresse;

c)
alla lettera m) le parole << ubicate in zona agricola, >> sono soppresse.

4.
Il comma 4 ter dell'articolo 7 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<4 ter. Per il rilascio dei titoli abilitativi è obbligatorio il rispetto della normativa energetica nazionale di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), o delle ulteriori previsioni stabilite dalla legge regionale. Gli ulteriori eventuali protocolli adottati in sede comunale possono valere come requisiti aggiuntivi per la fruizione di bonus o di deroghe adottate a livello comunale o di contributi regionali. A tal fine la Regione individua l'applicazione del protocollo di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della prassi di riferimento UNI/PdR 13:2019 (Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità), quale strumento per la promozione dell'edilizia sostenibile sia pubblica che privata e per la verifica dei CAM da parte delle stazioni appaltanti.>>.

5. All' articolo 35 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, anche agli indici e parametri previsti dagli strumenti di pianificazione regionale, al fine di promuovere lo sviluppo della rigenerazione urbana, migliorare le prestazioni energetiche e la sicurezza degli edifici possono essere consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale e fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, gli interventi, anche di ampliamento, ristrutturazione o nuova costruzione, di rilevanza urbanistica ed edilizia, in qualsiasi zona omogenea, su edifici pubblici o di interesse pubblico o di pregio storico, monumentale o architettonico, da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.>>;

b)
al comma 2 bis dopo la parola << conservativo >> è inserita la seguente: << anche >>.

(1)
6. All' articolo 39 ter della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << 40 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 20 per cento >>;

b)
alla lettera a) del comma 3 le parole << 10 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 20 per cento >>;

c)
alla lettera b) del comma 3 le parole << 20 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 per cento >>;

d)
al comma 4 le parole << 60 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 70 per cento >>;

e)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale, le percentuali premiali di cui al comma 3 sono ammesse a condizione che il progetto riguardi l'intero edificio, nel rispetto di eventuali prescrizioni di carattere igienico-sanitario, di allineamento, planivolumetriche, tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità, individuate tramite deliberazione del Consiglio comunale.>>.

7.
Dopo il comma 4 dell'articolo 39 quater della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale non trova applicazione il comma 4, ultimo periodo. In tali casi il Consiglio comunale, con deliberazione, può individuare specifici parametri di deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, prescrivendo altresì una specifica dotazione di aree o servizi di relazione pertinenti all'intervento edile in deroga ovvero prescrizioni igienico-sanitarie, di allineamento o di carattere tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità.>>.

8.
Dopo il comma 4 dell'articolo 39 quinquies della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale gli interventi previsti dal presente articolo sono soggetti, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio, alla presentazione di un progetto architettonico unitario che dimostri l'inserimento delle superfici o volumi da realizzare nei confronti delle aree ed edifici preesistenti nel rispetto di eventuali prescrizioni comunali di carattere tipologico-architettonico e/o di inserimento nella rete viabilistica esistente.>>.

9.
Dopo l' articolo 53 ter della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 53 quater
 (Recupero del patrimonio edilizio esistente situato in zone territoriali omogenee A e B0)
1. Al fine di favorire la ristrutturazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, regolarmente edificato all'epoca della costruzione ma attualmente non conforme alle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, situato nelle zone territoriali omogenee A e B0, sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza incremento di superfici e volumi utili.
2. Il progetto relativo agli interventi previsti dal presente articolo deve indicare specificamente l'adeguamento dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto di intervento alle normative vigenti applicabili e prevedere contestualmente l'efficientamento energetico e il miglioramento o l'adeguamento statico e sismico dell'immobile oggetto di intervento.
3. Resta fermo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.>>.

Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 5 da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 41
  (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 16/2007)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. In caso di varianti dei piani urbanistici o di rilascio di titoli abilitativi incidenti sul clima acustico, il Piano comunale di classificazione acustica è adeguato entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione della variante del piano urbanistico o dall'avviso di rilascio del titolo abilitativo.>>.

Art. 42
  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il comma 12 bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<12 ter. Le rendicontazioni delle spese sostenute per progetti e per opere affidate in delegazione amministrativa agli enti locali in data antecedente a venti anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), può avvenire in forma semplificata mediante autocertificazione del legale rappresentate circa la spesa sostenuta per le somme a disposizione dell'amministrazione, sempre nel limite del complessivo finanziamento ricevuto, a condizione che per il progetto o l'opera siano intervenuti:
a) il certificato di regolare esecuzione o collaudo;
b) l'intestazione dei beni eventualmente espropriati all'ente pubblico o la costituzione di servitù sempre a favore dello stesso.>>.

Art. 43
  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 12/2016)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), è inserito il seguente:
<<3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, per le attività estrattive di pietra ornamentale, si applicano anche ai singoli lotti funzionali individuati nel progetto autorizzato.>>.

Art. 44
 (Canoni di derivazione d'acqua)
1. I procedimenti amministrativi di riscossione delle entrate derivanti dal pagamento degli oneri relativi alle spese afferenti all'utilizzazione delle acque sotterranee da parte delle unità immobiliari di cui all' articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e come identificate dal decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente di cui all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti, previa domanda all'Amministrazione regionale da parte del concessionario, mediante versamento di un importo pari al 50 per cento delle somme dovute, come accertate dalla competente direzione per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 3/2018 e non ancora pagate all'Amministrazione regionale alla data della domanda medesima.
2. A pena di decadenza da ogni beneficio, il concessionario deve presentare domanda ai sensi del comma 1 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2023 e pagare i relativi importi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.
3. Il pagamento nei termini di cui ai commi 1 e 2 estingue, a ogni effetto, ogni diritto di credito dell'Amministrazione regionale a valere sui rapporti concessori di cui al comma 1 maturato sino al 31 dicembre 2022.
4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 3, previsti in 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 13/2023
2Comma 2 sostituito da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 45
 (Semplificazioni in materia di caccia e pesca)
1. All' articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente >> sono inserite le seguenti: << , da un esperto in materia fra quelli indicati dalle associazioni venatorie riconosciute di cui all' articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), >> e dopo le parole << e un esperto in materia >> sono inserite le seguenti: << nominato dalla Società Italiana Pro Segugio - ENCI >>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Non sono soggetti a limitazione il numero massimo di cani e di cacciatori per singola cacciata e per squadra nella caccia alla specie cinghiale, lepre e volpe.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le parole << dieci anseriformi, >> sono soppresse.

3. All' articolo 26 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie) >>;

b)
al comma 1 dopo le parole << Riserve di caccia >> sono inserite le seguenti: << o delle Aziende faunistico-venatorie >> e dopo le parole << Direttore della Riserva di caccia >> sono inserite le seguenti: << o il legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria >>;

c)
alla lettera d) del comma 2 dopo le parole << Riserva di caccia >> sono inserite le seguenti: << o dell'Azienda faunistico-venatoria >>;

d)
al comma 3 dopo le parole << lepri, cinghiali >> è inserita la seguente: << , cervi >>.

4. All' articolo 29 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 quater dopo le parole << da almeno tre componenti >> sono inserite le seguenti: << fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione >>, le parole << , di cui almeno >> sono sostituite dalle seguenti: << e da >> e le parole << degli eventuali >> sono sostituite dalla seguente: << dei >>;

b)
al comma 5 dopo le parole << nominati dalla Regione >> sono aggiunte le seguenti: << fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione >>.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All' articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: << La domanda di ammissione è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 al 31 marzo di ogni anno. >>;

b)
il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci di Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti o associati di Azienda faunistico-venatoria.>>;

c)
dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale possono contemporaneamente essere soci di una Riserva di caccia e titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia o Azienda faunistico-venatoria.>>.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le linee guida per lo svolgimento del servizio di guardia venatoria volontaria, ivi compresi le caratteristiche minime e l'impiego dell'equipaggiamento subordinatamente alle prescrizioni dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza, nonché le linee guida per il servizio armato da parte delle guardie volontarie venatorie e ittiche esclusivamente qualora l’impiego delle armi sia stato autorizzato dall’Autorità provinciale di pubblica sicurezza e nel rispetto delle condizioni e dei limiti dalla stessa prescritti.
9. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986 , come modificato dal comma 1, nonché per le finalità di cui al comma 1 quater dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008 , come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1Parole aggiunte al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023
2Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023
Art. 46
  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 26/2002)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai fini dell'esercizio professionale dell'attività di tassidermia sono riconosciute anche abilitazioni professionali conseguite in altre regioni italiane nel rispetto delle relative normative regionali vigenti in materia.>>.

Art. 47
  (Modifiche alla legge regionale 21/2017)
1.
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 7 bis
 (Misure a contrasto dell'usura nei confronti delle vittime)
1. La Regione, con l'obiettivo di porre in essere delle azioni a contrasto dell'usura, nei confronti delle vittime, persone fisiche e imprese riconosce:
a) in funzione dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti, debitamente documentati, un indennizzo da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 20.000 euro;
b) in esito a danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, un indennizzo in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino a un importo massimo di 30.000 euro;
c) a seguito di danneggiamenti di mezzi di trasporto o di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati, un indennizzo pari alle spese di riparazione e comunque non superiori a 5.000 euro per ogni singolo mezzo.
2. L'Amministrazione regionale concede alle vittime, così come individuate al comma 1, e altri soggetti sovraindebitati individuati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), un contributo una tantum a sostegno del percorso di uscita dello stato di sovra indebitamento, di importo variabile, compreso tra un minimo di 1.500 euro e un massimo di 4.000 euro.
3. Ai fini di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla legge regionale di stabilità, a concedere contributi a copertura dei costi per le finalità di cui al comma 1.
4. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 7 ter
 (Sostegno alla costituzione di parte civile)
1. La Regione sostiene, nei processi per reati di estorsione e di usura di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale , mediante la concessione di un contributo, le spese legali per la costituzione di parte civile delle vittime, per coloro che non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
2. Ai fini di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla legge regionale di stabilità, a concedere contributi a copertura dei costi per le finalità di cui al comma 1.
3. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.>>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 7 bis della legge regionale 21/2017 , come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro per l'anno 2024 così suddivisa:
a) per 100.000 euro a valere della misura di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 bis citato, sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
b) per 200.000 euro a valere della misura di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 7 bis citato, sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
c) per 50.000 euro a valere della misura di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 7 bis citato, sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
d) per 100.000 euro a valere della misura di cui al comma 2 dell'articolo 7 bis citato, sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter della legge regionale 21/2017 , come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 48
  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 59/1981)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), è inserito il seguente:
<<2 bis. In caso di decesso di un parente o affine entro il terzo grado, il titolare della farmacia può procedere alla chiusura della farmacia stessa per un periodo massimo di tre giorni, purché sia garantito il servizio pubblico per territorio e dandone comunicazione all'Azienda sanitaria, all'Associazione provinciale dei titolari di farmacia e all'Ordine dei farmacisti competenti per territorio.>>.

Art. 49
  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 1/2014)
1.
Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), dopo le parole << il nuovo contratto per >> sono inserite le seguenti: << le attività di raccolta delle scommesse e >>.

Art. 50
  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 22/2022)
1.
Al comma 60 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole << trenta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << novanta giorni >>.

2. Per le finalità di cui al comma 59 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022 , in relazione alle modifiche apportate dal comma 1 al comma 60 del medesimo articolo, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 51
  (Modifiche alla legge regionale 12/2021)
1.
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), è aggiunta la seguente:
<<d bis) sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.>>.

2.
Dopo l' articolo 18 della legge regionale 12/2021 è inserito il seguente:
<<Art. 18 bis
 (Sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne)
1. Gli sportelli antiviolenza e gli altri servizi di supporto alle donne garantiscono gratuitamente e in forma anonima alle donne almeno i servizi di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a), b), c), d), e), g).
2. Le strutture antiviolenza possono dotarsi anche di sportelli on-line.>>.

3.
Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2021 è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'elenco regionale delle strutture antiviolenza, suddiviso in cinque sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia, ai Centri per autori di violenza e agli sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.>>.