LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo I
 Economia del Mare
Art. 11
 (Sviluppo dell'economia del Mare)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e nel rispetto delle competenze attribuite dall' articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione nelle materie dell'istruzione, della formazione, del lavoro e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, riconosce il ruolo strategico dell'economia del Mare e lagunare intesa come un modello economico circolare, sostenibile e innovativo di produzione e consumo che, in sinergia con l'ecosistema acquatico, valorizza attività e risorse collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste del territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:
a) la valorizzazione delle figure professionali già impiegate o da impiegare nei settori tradizionali e in quelli emergenti dell'economia del Mare nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore, valutando le competenze richieste dalle imprese, nonché il fabbisogno di professionalità espresso dalle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale produttivo e quello dell'istruzione, della formazione e della ricerca anche attraverso il supporto all'attività di ricerca e innovazione in collaborazione con il sistema scientifico in un'ottica di creazione di nuovi sbocchi occupazionali e di incremento occupazionale nell'ambito delle attività economiche collegate al mare, alla laguna, ai fiumi, ai laghi e alle coste;
b)   ( ABROGATA )
c) il sostegno all'innovazione tecnologica del settore della nautica da diporto e del suo indotto, volto al rinnovo delle attrezzature e degli impianti dei porti turistici e delle associazioni nautiche sportive, a incentivare il refitting delle imbarcazioni con più di venti anni di vita, la demolizione di quelle non più recuperabili, la sostituzione di motori endotermici con motori elettrici, la diffusione sul territorio regionale dei settori economici emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dell'economia del Mare;
d) lo sviluppo di progetti innovativi diretti alla trasformazione dei rifiuti, al loro riutilizzo e alla loro reintegrazione nel ciclo produttivo, ai fini della riduzione di sostanze inquinanti e della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità dell'ecosistema marino, lagunare, dei fiumi, dei laghi e delle coste, in raccordo, previa intesa, con i soggetti gestori delle aree naturali protette marine e favorendo l'utilizzo dello strumento del contratto di fiume di cui all' articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e all' articolo 12 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);
e) l'infrastrutturazione dei porti turistici regionali e delle vie d'acqua lagunari che privilegi la riqualificazione energetica, tecnologica e l'implementazione dei servizi diportistici;
f) lo sviluppo di progetti innovativi per la valorizzazione della laguna finalizzati a un turismo sostenibile ed esperienziale attraverso il sostegno economico e alla semplificazione amministrativa per l'utilizzo di imbarcazioni a propulsione sostenibile, quali quelle a propulsione elettrica e a idrogeno verde.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 100.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Note:
1Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 23, lettera a), L. R. 13/2023
2Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 23, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 12
 (Rete regionale sull'economia del Mare)
1. La Regione sostiene la creazione di una rete regionale dell'apprendimento permanente sull'economia del Mare, di seguito "rete", ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), di cui fanno parte anche i soggetti di cui all'articolo 13 e il gruppo di lavoro costituito ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).
2. La rete, per la finalità di cui alla presente legge, in raccordo con le strutture regionali competenti, ha il compito di:
a) analizzare il mercato dell'economia del Mare, al fine di individuare le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro;
b) promuovere lo sviluppo di competenze, conoscenza, innovazione e ricerca nelle materie interessate;
c) promuovere il sistema dei corsi di formazione professionale attraverso eventi e focus dedicati;
d) diffondere le opportunità offerte dall'economia del Mare, attraverso il sostegno alle attività di divulgazione, di promozione delle iniziative e dei risultati progettuali realizzati dal sistema educativo regionale, nell'ambito della formazione professionale in materia;
e) sensibilizzare l'adozione di politiche attive del lavoro volte a facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro nel settore;
f) promuovere e sostenere economicamente la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di un turismo ecosostenibile ed esperenziale della laguna, che faciliti l'utilizzo di imbarcazioni a propulsione elettrica e a idrogeno verde, anche attraverso ecoincentivi per la sostituzione dei motori nautici endotermici e la semplificazione amministrativa necessaria.
3. La rete presenta alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente, con cadenza annuale, una relazione informativa sui risultati raggiunti e su quelli programmati.
4. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da c) ad f), nonché per le finalità di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 400.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 13
 (Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), la Regione promuove un Coordinamento del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore nell'ambito dell'economia del Mare, in un'ottica transdisciplinare operando in collaborazione con i Comuni a vocazione marittima, con l'Autorità Marittima, con i sistemi portuali e cantieristici, con gli enti gestori di servizi o di attività economico-turistiche-culturali legati all'economia del Mare, per offrire opportunità di formazione e studio altamente qualificate e specialistiche.
2. La funzione di coordinamento è assegnata al soggetto di cui all'articolo 15, comma 2 quater, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 23, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 14
  (Norme per lo sviluppo del turismo nautico e modifica dell'articolo 29 della legge regionale 21/2016)
1. La Regione, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 1/1963 , nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in attuazione dell' articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), individua l'offerta dei servizi di ricezione turistica nel settore della nautica. La Giunta regionale con apposita deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, può definire le modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione, delle attività turistiche nel settore della nautica. Nella definizione dei requisiti la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2.
Dopo il comma 8 bis dell'articolo 29 della legge regionale 21/2016 sono aggiunti i seguenti:
<<8 ter. L'albergo nautico diffuso è una forma alternativa di ricettività e valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio costiero e fluviale realizzata attraverso la concessione in uso di unità da diporto e l'offerta di servizi centralizzati, garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.
8 quater. Il Boat&breakfast sono le attività di ospitalità esercitate a bordo di unità da diporto, in regola con le prescrizioni in materia di iscrizione nei pubblici registri, stabilmente ormeggiate in porto e che garantiscono:
a) esclusivamente il servizio di alloggio e prima colazione entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 25, commi 2 e 3, in tali casi i riferimenti alle camere devono intendersi alle cabine delle unità da diporto;
b) dotazioni tecniche per il recupero dei liquami o impianti di filtraggio e depurazione delle acque reflue;
c) conformità alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto).>>.

Art. 15
 (Istituzione Guardia costiera ausiliaria FVG)
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite.
2. Il servizio di Guardia costiera ausiliaria riconosciuta dalla Protezione civile svolge attività di supporto alle istituzioni, con particolare riferimento agli ambiti marittimo, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati.
2 bis. La struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza sostiene l'attività della Guardia costiera ausiliaria per l'acquisizione di mezzi e strutture necessari allo svolgimento delle mansioni attribuite.
3. Le attività di cui al comma 2 non sono condotte in maniera autonoma ma dirette e coordinate dalle autorità cui la legge attribuisce specifica competenza nelle relative materie.
4. Ferme restando le competenze attribuite alle Capitanerie di porto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), e quelle attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:
a) servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo, in mare;
b) assistenza ai naufraghi e alle loro famiglie;
c) interventi di ogni tipo diretti a migliorare la sicurezza e la salvaguardia della vita in mare;
d) concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, monumentale e archeologico, legato all'ambiente marittimo e acque interne, quando vi sia pericolo di danneggiamento e/o inquinamento nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);
e)   ( ABROGATA )
f) assistenza alle manifestazioni nautiche;
g) corsi di formazione, qualificazione e specializzazione.
5. L'operatività delle associazioni di cui al presente articolo è distinta in:
a) emergenza, nella quale si configurano eventi tragici ed eccezionali;
b) normalità, configurato nell'assistenza a diportisti in difficoltà in mare e in laguna; all'interno di tale attività si inseriscono periodiche azioni mirate all'informazione e alla sensibilizzazione dell'utenza nautica.
6. Nelle convenzioni le associazioni di Guardia costiera ausiliaria assicurano che i soci che svolgono le attività volontarie siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto. Nelle medesime convenzioni può essere anche previsto che, per particolari tipologie di trattamento, sia richiesto apposito addestramento. È fatto obbligo ai componenti delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria di partecipare ai corsi di cui al comma 4 secondo le prescrizioni contenute nelle singole convenzioni.
7. Fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, gli enti pubblici che hanno stipulato convenzioni per le attività di volontariato possono concedere finanziamenti alle associazioni stesse per il funzionamento e, in particolar modo, per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti dalle convenzioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 27, lettera a), L. R. 13/2023
2Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 27, lettera b), L. R. 13/2023
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 da art. 5, comma 27, lettera c), L. R. 13/2023
4Parole aggiunte alla lettera d) del comma 4 da art. 5, comma 27, lettera d), L. R. 13/2023
5Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 5, comma 27, lettera e), L. R. 13/2023
6Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 94, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.