LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 71
 (Anticipazione finanziaria alla Fondazione La Fonte)
1. In ragione della situazione finanziaria della Fondazione La Fonte - Comunità Famiglia ONLUS - in lingua slovena lzvir - Skupnost Druzina, con sede a Prosecco in Trieste, succeduta, a seguito di trasformazione operata in occasione dell'amministrazione giudiziale, nei rapporti giuridici attivi e passivi della precedente omonima associazione e nelle relative pendenze erariali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria fino a 1 milione di euro alla Fondazione in argomento, finalizzata ad assicurare la liquidità necessaria alla definizione della vertenza erariale in essere con la medesima Agenzia, assicurando il proseguimento delle intraprese azioni di risanamento e riorganizzazione ed evitando il pericolo di interruzione delle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate a favore della popolazione fragile accolta e da accogliersi presso la struttura anche in accordo con il Comune di Trieste e l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI).
2. La domanda per l'ottenimento del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione competente per gli enti del Terzo settore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione, aggiornata alla stessa data, contenente la puntuale e analitica indicazione della posizione erariale e debitoria nel complesso unitamente a una relazione che dia conto delle azioni di risanamento e riorganizzazione poste in essere.
3. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
4. L'anticipazione concessa è recuperata, maggiorata dell'interesse legale, in trenta rate annuali di pari importo a partire dal 2024.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4, previste in complessivi 1 milione di euro, suddivisi in ragione di 33.333,43 euro per l'anno 2024 e di 33.333,33 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2053, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4 relative al recupero degli interessi legali, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.