LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 70
  (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 19/2006)
1. Al comma 7 bis dell'articolo 31 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << fissando un termine perentorio >> sono sostituite dalle seguenti: << entro un termine perentorio di sessanta giorni >>;

b)
alla fine del secondo periodo sono aggiunte le parole: << , e dall' articolo 34 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) >>.

2.
Il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 19/2006 è sostituito dal seguente:
<<8. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nella determinazione della quota di compartecipazione dell'utente al costo dei servizi sociosanitari, alla persona accolta in strutture residenziali per anziani è comunque garantita, ai fini dell'autosufficienza economica, la conservazione di una quota minima del proprio reddito, per far fronte alle proprie esigenze e spese personali di prima necessità.>>.

3.
Il comma 9 dell'articolo 31 della legge regionale 19/2006 è sostituito dal seguente:
<<9. La quota minima di cui al comma 8, determinata con deliberazione della Giunta regionale, è adeguata annualmente in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.>>.