1.
Al fine di garantire la continuità e l'effettività dell'intervento di cui all'
articolo 7 della legge regionale 22/2021
, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande pervenute nel 2022 ai sensi del regolamento attuativo e per sostenere, nelle annualità successive, le domande che saranno presentate.
3.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede come di seguito indicato:
a) per 1.500.000 euro, in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
b) per 6 milioni di euro, in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
c) per 13.500.000 euro, in ragione di 500.000 euro per l'anno 2023, di 5.900.000 euro per l'anno 2024, di 7.100.000 euro per l'anno 2025, mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
d) per 9.900.000 euro, in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 6.500.000 euro per l'anno 2024, di 1.400.000 euro per l'anno 2025, mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.