Art. 57
(Indennità consigliere di parità)
1.
In considerazione delle modifiche al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), introdotte dalla
legge 5 novembre 2021, n. 162
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo), con cui è stata istituita la certificazione della parità di genere e con cui è riconosciuto alle consigliere o ai consiglieri di parità un ruolo di controllo e di verifica sul rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere alle consigliere e ai consiglieri di parità per il biennio 2023/2024 un aumento dell'indennità mensile di carica determinata secondo i criteri e i limiti massimi fissati dalla Conferenza Stato Regioni.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, è determinato l'importo dell'indennità mensile per il biennio 2023-2024.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20.140 euro, suddivisa in ragione 10.070 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.