LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 24
  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996)
1. All' articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento si intende realizzato quando nell'attività agrituristica vengono utilizzati spazi aziendali, mezzi aziendali e prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
4. Nell'esercizio dell'attività agrituristica almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve rientrare nelle seguenti tipologie:
a) beni di produzione aziendale;
b) beni acquistati da altri produttori agricoli singoli o associati della Regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale;
c) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), denominazione di origine (DO) e indicazione geografica tipica (IGT) del Friuli Venezia Giulia;
d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all' articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"), riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
e) prodotti con il marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia";
f) prodotti con il marchio "AQUA" di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
g) prodotti agroalimentari con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" di cui all' articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
h) prodotti ricompresi nelle piccole produzioni locali (PPL) del Friuli Venezia Giulia per cui sia stato approvato dalla Regione il regolamento che ne disciplina le modalità di produzione.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 il valore annuo della materia prima di produzione aziendale deve rispettare i seguenti limiti minimi:
a) 20 per cento per le aziende site:
1) a un'altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare;
2) nei Comuni della soppressa Provincia di Trieste e nei restanti territori facenti parte dell'ex comunità montana del Carso;
3) nelle zone a parco o riserva naturale e nelle relative aree contigue, nei parchi comunali e intercomunali e nei biotopi naturali;
b) 35 per cento per tutte le altre aziende.>>;

b)
il comma 6 è abrogato;

c)
alla lettera c) del comma 8 la parola << prevalentemente >> è sostituita dalle seguenti: << , nel rispetto delle percentuali di cui ai commi 4 e 5, >>;

d)
dopo la lettera h bis) del comma 8 è inserita la seguente:
<<h ter) la somministrazione di pasti e di bevande svolta fuori dalla sede aziendale, per non più del 30 per cento delle giornate di apertura e nel rispetto dei limiti previsti rispettivamente per i pasti e gli spuntini.>>.