LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 19
 (Interventi di formazione per il sistema regionale dello spettacolo)
1. L'Amministrazione regionale, in accordo con quanto previsto dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), e in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi diretti a promuovere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze funzionali a favorire l'occupabilità nel sistema regionale dello spettacolo.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono organizzati da organismi ed enti di formazione accreditati dalla Regione secondo quanto previsto dalla legge regionale 27/2017 , anche in collaborazione con le istituzioni e le realtà di produzione artistica che costituiscono il sistema dello spettacolo regionale, e perseguono l'obiettivo di rispondere alle esigenze tipiche del settore, attraverso la formazione di operatori specializzati nella realizzazione di palchi, strutture e allestimenti o comunque funzionali alla produzione di uno spettacolo o evento comunque denominato.
3. Al fine di favorire il riconoscimento delle competenze acquisite in ambito non formale e informale e di rafforzare l'offerta formativa formale, la Regione provvede al costante aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni regionali.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 100.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).