LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 15
 (Istituzione Guardia costiera ausiliaria FVG)
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite.
2. Il servizio di Guardia costiera ausiliaria riconosciuta dalla Protezione civile svolge attività di supporto alle istituzioni, con particolare riferimento agli ambiti marittimo, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati.
2 bis. La struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza sostiene l'attività della Guardia costiera ausiliaria per l'acquisizione di mezzi e strutture necessari allo svolgimento delle mansioni attribuite.
3. Le attività di cui al comma 2 non sono condotte in maniera autonoma ma dirette e coordinate dalle autorità cui la legge attribuisce specifica competenza nelle relative materie.
4. Ferme restando le competenze attribuite alle Capitanerie di porto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), e quelle attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:
a) servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo, in mare;
b) assistenza ai naufraghi e alle loro famiglie;
c) interventi di ogni tipo diretti a migliorare la sicurezza e la salvaguardia della vita in mare;
d) concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, monumentale e archeologico, legato all'ambiente marittimo e acque interne, quando vi sia pericolo di danneggiamento e/o inquinamento nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);
e)   ( ABROGATA )
f) assistenza alle manifestazioni nautiche;
g) corsi di formazione, qualificazione e specializzazione.
5. L'operatività delle associazioni di cui al presente articolo è distinta in:
a) emergenza, nella quale si configurano eventi tragici ed eccezionali;
b) normalità, configurato nell'assistenza a diportisti in difficoltà in mare e in laguna; all'interno di tale attività si inseriscono periodiche azioni mirate all'informazione e alla sensibilizzazione dell'utenza nautica.
6. Nelle convenzioni le associazioni di Guardia costiera ausiliaria assicurano che i soci che svolgono le attività volontarie siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto. Nelle medesime convenzioni può essere anche previsto che, per particolari tipologie di trattamento, sia richiesto apposito addestramento. È fatto obbligo ai componenti delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria di partecipare ai corsi di cui al comma 4 secondo le prescrizioni contenute nelle singole convenzioni.
7. Fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, gli enti pubblici che hanno stipulato convenzioni per le attività di volontariato possono concedere finanziamenti alle associazioni stesse per il funzionamento e, in particolar modo, per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti dalle convenzioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 27, lettera a), L. R. 13/2023
2Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 27, lettera b), L. R. 13/2023
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 da art. 5, comma 27, lettera c), L. R. 13/2023
4Parole aggiunte alla lettera d) del comma 4 da art. 5, comma 27, lettera d), L. R. 13/2023
5Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 5, comma 27, lettera e), L. R. 13/2023
6Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 94, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.