LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 10
 (Circolazione dei crediti di imposta per interventi di efficientamento energetico)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), riconosce la valenza strategica delle agevolazioni fiscali avviate a livello nazionale con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , e ne promuove le importanti ricadute economiche, ambientali e di riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio pubblico e privato.
2. Per favorire un'efficace diffusione dello strumento fiscale predisposto dal legislatore nazionale per l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 e agevolare sul territorio regionale la circolazione dei crediti di imposta maturati nell'ambito dei medesimi, per i quali la normativa statale consente la cessione come modalità di fruizione alternativa del beneficio fiscale, la Regione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, è autorizzata a promuovere ogni iniziativa necessaria, anche attraverso enti e società strumentali regionali, per migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali conseguenti a interventi di cui al comma 1 e per sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese.