LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1

Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 4
 (Procedimento per la presentazione delle domande, la concessione ed erogazione degli incentivi)
1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di bando, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le domande di incentivo sono presentate dopo la realizzazione degli interventi per le spese sostenute a partire dall'1 novembre 2022. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione di spesa a essi relativa, previste dal bando, devono essere di data successiva al 31 ottobre 2022.
3. Ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, può presentare domanda per una sola unità immobiliare.
4. Per i condomìni la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 3, commi 2 e 3, e delle disposizioni di attuazione previste dal bando.
5. Per ciascuna parrocchia o ente ecclesiastico di confessione religiosa cattolica o diversa da quella cattolica riconosciuta dallo Stato, la domanda è presentata dal legale rappresentante relativamente a una sola unità immobiliare a uso residenziale.
6. Per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di intervento prevista nel bando.
7. Il bando può riguardare uno o più interventi di cui all'articolo 2 e disciplina le tipologie degli interventi e l'importo dell'incentivo, le modalità, i termini, le condizioni e i requisiti per l'accesso, per la presentazione delle domande, per la presentazione della rendicontazione e l'erogazione dell'incentivo, anche in deroga alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
8. Il termine di presentazione delle domande e il termine di validità delle domande non finanziabili per carenza di risorse, stabiliti nel bando, possono essere modificati con decreto del Direttore centrale competente in materia di infrastrutture e territorio.
9. La concessione e l'erogazione degli incentivi è disposta, per gli importi massimi indicati nel bando, a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta operata in deroga all' articolo 41 della legge regionale 7/2000 , con modalità semplificate.
Note:
1Comma 3 interpretato da art. 79, comma 1, L. R. 2/2024 . Per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare dell'incentivo per una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per lo stesso soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento a servizio di una diversa unità immobiliare; il medesimo soggetto può beneficiare inoltre dell'incentivo sia in qualità di persona fisica sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare in un condominio in cui siano stati realizzati interventi a servizio delle parti comuni.
2Comma 6 interpretato da art. 79, comma 1, L. R. 2/2024 . Per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare dell'incentivo per una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per lo stesso soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento a servizio di una diversa unità immobiliare; il medesimo soggetto può beneficiare inoltre dell'incentivo sia in qualità di persona fisica sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare in un condominio in cui siano stati realizzati interventi a servizio delle parti comuni.