LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo IX
 Disposizioni in materia di cultura e sport
Art. 113
 (Rendicontazione dei contributi per attrezzature sportive)
1. Considerata la particolare congiuntura economica e le difficoltà di reperimento delle materie prime necessarie alla produzione di attrezzature sportive e di automezzi per il trasporto di atleti, i termini per la rendicontazione dei contributi per l'acquisto di attrezzature sportive specializzate, equipaggiamenti e mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio concessi nel 2021 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e per l'acquisto di attrezzature sportive fisse, mobili e automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo concessi ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1496, sono fissati al 30 settembre 2022 e possono essere prorogati, con provvedimento amministrativo dell'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario.
Art. 114
 (Conferma di incentivi in materia di impiantistica sportiva)
1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio o di fine dei lavori, fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati, relativi a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di impiantistica sportiva, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario inoltrata entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data di scadenza dei termini, è autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini di inizio e di fine lavori, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
2. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, relativo a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di impiantistica sportiva, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario inoltrata entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data di scadenza del termine, è autorizzato a confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione, accertata la compiuta ultimazione dei lavori.
Art. 115
 (Conferma del contributo alla Comunità di montagna della Carnia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso alla Comunità di montagna della Carnia con decreto 27 novembre 2014, n. 4781/CULT.IMP. in conseguenza dell'estinzione del diritto di superficie costituito in relazione all'immobile sede della piscina comunale di Tolmezzo.
2. La Comunità di montagna della Carnia presenta istanza di conferma al Servizio competente in materia di sport entro trenta giorni dalla data di avvenuta estinzione del diritto di superficie di cui al comma 1.
Art. 116
 (Conferma del contributo al Comune di Campoformido)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Campoformido il contributo concesso ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 750 (Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. Anno 2019), per differenti lavori eseguiti presso il medesimo impianto sportivo oggetto del contributo e rientranti nella categoria delle manutenzioni ordinarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di Campoformido presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento realizzato e di un nuovo quadro economico. Il Servizio conferma il contributo per i nuovi lavori.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e del bando di cui al comma 1, per quanto compatibili.
Art. 117
 (Utilizzo risorse 2020 da parte delle Federazioni sportive)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 22 e 22 bis, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le spese per la sanificazione, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto degli impianti sportivi previsti, comprese le spese finalizzate al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi, possono essere sostenute dalle Federazioni Sportive operanti sul territorio regionale anche nel corso del 2022 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2020.
Art. 118
  (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 10/2020)
1.
Al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), le parole << 30 settembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2022 >> e le parole << 30 novembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 28 febbraio 2023 >>.

Art. 119
  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/2018)
1.
Al comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 6 novembre 2018, n 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), le parole << in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione >> sono soppresse.

Art. 120
  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 23/2015)
1.
Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), le parole << e l'approvazione del rendiconto è subordinata all'acquisizione del parere del competente organo ministeriale in merito ai lavori eseguiti >> sono soppresse.

2. L' articolo 19 della legge regionale 23/2015 , come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 121
  (Sostituzione dell'articolo 39 bis della legge regionale 23/2015)
1.
L' articolo 39 bis della legge regionale 23/2015 è sostituito dal seguente:
<<Art. 39 bis
 (Conferma di incentivi in materia di beni culturali)
1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio o di fine dei lavori, fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati, relativi a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini di inizio e di fine lavori, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
2. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, relativo a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione, accertata la compiuta ultimazione dei lavori.>>.

2. L' articolo 39 bis della legge regionale 23/2005 , come sostituito dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 122
 (Utilizzo risorse per il MESS)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 23/2015 , l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC è autorizzato a utilizzare, nel corso degli anni 2022 e 2023, le risorse finanziarie già trasferitegli nel 2019, ai sensi dell' articolo 7, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), anche per la stipula di accordi di collaborazione per promuovere la conservazione, la valorizzazione nonché la piena accessibilità e massima fruibilità del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia da stipularsi con i musei che, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuati come capofila del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS.
Art. 123
  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10/2019)
1. All' articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Al procedimento contributivo di cui al comma 1, lettera b), si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 123 (Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell' articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).>>;

b)
dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
<<1 ter. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1 bis, e quanto demandato all'avviso dal medesimo regolamento di cui al comma 1 bis.>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019 , in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 124
 (Progetto rigenerazione Borgo Castello a Gorizia)
1. L'Ente di decentramento regionale di Gorizia, nel ruolo di stazione appaltante di opere infrastrutturali all'interno del progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica di Borgo Castello a Gorizia, è autorizzato a sottoscrivere apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati, proprietari degli immobili interessati dagli interventi, al fine di acquisirne la disponibilità per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
2. Le convenzioni definiscono le modalità della messa a disposizione dei beni e le obbligazioni reciproche.
3. Al termine dei lavori gli immobili vengono rimessi nella disponibilità dei proprietari.
4. I proprietari approvano i progetti definitivi delle opere entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento, tenuto conto dell'esigenza di rispettare le tempistiche per l'esecuzione delle opere stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).