LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo VIII
 Disposizioni in materia di ambiente ed energia
Art. 84
  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6/1998)
1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << di lavoro autonomo >> sono soppresse;

b)
le parole << in analogia a quanto previsto dalla norma vigente per il contratto dei Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari >> sono sostituite dalle seguenti: << con riferimento ai criteri stabiliti per i direttori centrali dell'Amministrazione regionale >>.

Art. 85
  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/1998)
1.
Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 6/1998 è sostituito dal seguente:
<<5. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da un contratto di diritto privato di durata massima quinquennale il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con qualsiasi carica elettiva pubblica e, se conferito a dirigenti pubblici, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il trattamento economico è determinato con riferimento ai criteri previsti per i vicedirettori centrali dell'Amministrazione regionale.>>.

Art. 86
  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2010)
1.
Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), le parole: << e previo parere della Commissione consiliare competente >> sono soppresse.

Art. 87
  (Modifica all'articolo 50 della legge regionale 11/2015)
1.
I commi 3 bis e 8 dell' articolo 50 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono abrogati.

Art. 88
 (Disposizioni transitorie in materia di canoni demaniali)
1. L'aumento del canone demaniale di cui all' articolo 50, comma 3 bis, della legge regionale 11/2015 , si applica fino all'annualità dovuta per il 2020.
Art. 89
  (Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 11/2015)
1. All' articolo 57 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << all'articolo 56 >> sono inserite le seguenti: << , fatto salvo quanto disposto dal comma 5 bis, >>;

b)
al comma 5 bis le parole << All'irrogazione >> sono sostituite dalle seguenti: << All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione >>.

Art. 90
  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 21/2020)
1.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), è sostituita dalla seguente:
<<e) il canone di concessione annuo di cui all'articolo 21;>>.

Art. 91
  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21/2020)
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21/2020 le parole: << , che ricomprende anche il canone di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) >> sono soppresse.

Art. 92
  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 21/2020)
1.
Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 21/2020 dopo il primo periodo è inserito il seguente: << I dati relativi all'energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico su base annua sono trasmessi dal gestore della Rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con modalità telematica indicata dalla Regione. >>.

Art. 93
  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 21/2020)
1. All' articolo 25 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole << i concessionari di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << a decorrere dall'annualità 2021, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico scadute >>;

2)
le parole << canone determinato dal provvedimento di concessione >> sono sostituite dalle seguenti: << canone di concessione determinato ai sensi dell'articolo 21 >>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il canone aggiuntivo di cui al comma 2:
a) è calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto, per anno solare, fino al completamento della procedura di assegnazione della concessione;
b) il canone di cui alla lettera a) è dovuto in ratei mensili per la prima annualità dovuta e per l'ultima annualità in cui la concessione è assegnata; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero.>>;

c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. I concessionari che hanno versato i canoni relativi alle annualità 2021 e 2022 nell'ammontare previsto dal regolamento previgente sono tenuti a corrispondere la somma a conguaglio del canone dovuto ai sensi dell'articolo 21 e negli importi determinati con il relativo regolamento, nonché del canone aggiuntivo comunque dovuto, con le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.>>.

Art. 94
  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 19/2012)
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è inserita la seguente:
<<a bis) gli impianti di produzione di biometano e le relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, ai sensi dell' articolo 8 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);>>.

Art. 95
  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2012)
1. All' articolo 13 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera m) del comma 4 le parole << lettera a) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere a) e a bis) >>;

b)
al comma 6 le parole << lettera a) >>sono sostituite dalle seguenti: << lettere a) e a bis) >>;

c)
al comma 8 le parole << lettera a) >>sono sostituite dalle seguenti: << lettere a) e a bis) >>.

Art. 96
  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 19/2012)
1. All' articolo 14 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << lettera a) >>sono sostituite dalle seguenti: << lettere a) e a bis) >>;

b)
dopo il primo periodo del comma 9 è aggiunto il seguente: << Non è richiesto il previo parere del Consiglio comunale nei casi in cui il Comune si debba esprimere sulla variante allo strumento urbanistico che comporti la sola apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. >>;

c)
al comma 12 le parole << lettera a) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere a) e a bis) >>.

Art. 97
  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 19/2012)
1. All' articolo 15 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 11 le parole << lettera a) >>sono sostituite dalle seguenti: << lettere a) e a bis) >>;

b)
al comma 13 le parole << lettera a) >>sono sostituite dalle seguenti: << lettere a) e a bis) >>.

Art. 98
  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2012)
1. All' articolo 16 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:
<<a bis) gli interventi di parziale o completa rinconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, qualora le modifiche non siano sostanziali ai sensi dell' articolo 8 bis, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 28/2011 ;>>;

b) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) gli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché in discariche o in lotti di discarica chiusi e ripristinati, oppure in cave o in lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto e di ripristino ambientale dell' articolo 6, comma 9 bis) del decreto legislativo 28/2011 ;>>;

2)
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
<<d bis) gli impianti di produzione di biometano e le relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, aventi una capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora, ai sensi dell' articolo 8 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28/2011 ;>>;

3)
la lettera e) è abrogata.

Art. 99
  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 19/2012)
1. All' articolo 21 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: << autorizzati ai sensi della presente legge, >> sono soppresse;

b)
al comma 3 le parole: << autorizzati ai sensi della presente legge, >> sono soppresse.

Art. 100
  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/2016)
1.
Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: << Per il periodo in cui, durante il procedimento di trasferimento, la disponibilità dell'area permane in capo al soggetto autorizzato, la sospensione dell'attività estrattiva è limitata alla sola attività di scavo. >>.

Art. 101
  (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 12/2016)
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la parola << finalità >> sono inserite le seguenti: << energetiche, pubbliche, nonché >>;

b)
dopo le parole << turistica e ricreativa >> sono aggiunte le seguenti: << purché le proposte siano integrate dal punto di vista paesaggistico e naturalistico >>.

Art. 102
  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016)
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2016 è inserita la seguente:
<<e bis) ritardo superiore a dieci giorni o mancato pagamento della rata di una sanzione amministrativa;>>.

Art. 103
  (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 12/2016)
1.
Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 12/2016 dopo le parole << sanzioni amministrative >> sono inserite le seguenti: << o, qualora ne sia stata concessa la rateizzazione, al regolare pagamento delle rate >>.

Art. 104
  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 3/2018)
1.
Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), è aggiunto il seguente:
<<8 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 scelgano di effettuare, in accordo con il Comune o i Comuni, il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata, un intervento alternativo a quello di riassetto ambientale dei luoghi, fatto salvo l'ottenimento delle previste autorizzazioni e la prestazione di un'idonea garanzia finanziaria volta ad assicurare la realizzazione dell'intervento.>>.

Art. 105
  (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 11/2015)
1.
L' articolo 11 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Programmazione degli interventi)
1. Il Programma triennale dei lavori pubblici, di seguito Programma, di cui all' articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), individua gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio, secondo i criteri stabiliti dai piani di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 152/2006 e comprende:
a) gli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 8;
b) gli interventi di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 15, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua, interventi relativi alle opere idrauliche, interventi di difesa dei centri abitati costieri, interventi di ripascimento degli arenili e interventi di sistemazione dei dissesti franosi;
c) gli interventi di competenza dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 16, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, interventi relativi agli argini costieri e interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31.
2. Il Programma di cui al comma 1 prevede:
a) la localizzazione, la descrizione e il costo degli interventi;
b) la tipologia degli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e alle sistemazioni dei dissesti franosi, degli interventi di difesa e di conservazione delle coste e degli arenili, nonché degli interventi relativi agli argini costieri;
c) il finanziamento della realizzazione degli interventi anche per lotti funzionali;
d) il finanziamento della sola progettazione di un intervento o di un lotto funzionale dello stesso.
3. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1, entro il 30 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
4. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32 si applicano le procedure previste dalla legge regionale 9/2007 .
5. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale può emanare bandi finalizzati a finanziare nuovi interventi da inserire nel Programma di cui al comma 1.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e ai Consorzi di bonifica le risorse stanziate con legge finanziaria regionale per la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 1, nonché le risorse finanziarie assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo, di rispettiva competenza, individuati nei relativi programmi statali, previo accertamento della conformità del progetto alle finalità del finanziamento.>>.

Art. 106
  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 11/2015)
Art. 107
  (Domande di contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge regionale 20/2015)
1. Per l'anno 2022 è disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all' articolo 3, comma 10 bis, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), per il periodo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 108
  (Domande di contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge regionale 29/2018)
1. Per l'anno 2022 è disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per il periodo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 109
  (Domande di contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 25, della legge regionale 25/2016)
1. Per l'anno 2022 è disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 25, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per il periodo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 110
  (Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge regionale 11/2015)
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 21, comma 11, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), ai fini dell'autorizzazione idraulica si intende che gli interventi di cui all' articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 11/2015 , che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono interventi di regolazione idraulica o di canalizzazione e, pertanto, non sono sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.
Art. 111
 (Identificativo digitale carburanti)
1. Ai fini della dematerializzazione del sistema di sostegno all'acquisto dei carburanti disciplinato dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare un progetto pilota che affianca all'identificativo di cui alla legge regionale 14/2010 , un identificativo digitale costituito da un codice a barre interoperabile bidimensionale (cosiddetto QRCode) e prevede nuove modalità di utilizzo delle misure di sostegno al rifornimento di carburanti mediante un'applicazione mobile (cosiddetta APP).
2. All'attuazione del progetto pilota di cui al comma 1, finalizzato a verificare l'operabilità del nuovo sistema di sostegno all'acquisto dei carburanti, della durata massima di dodici mesi, partecipano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti su territorio regionale, nonché, su base volontaria, un campione di gestori di impianti di distribuzione di carburanti e un campione di cittadini scelti dalla Direzione difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e servizi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 112
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019)
1. All' articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 27 è sostituito dal seguente:
<<27. Nelle more del ripristino e della completa funzionalità della barriera idraulica localizzata nel sito di interesse nazionale di Caffaro di Torviscosa in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto il 28 ottobre 2020 con il Ministero della tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione del danno ambientale e alla gestione delle emergenze ambientali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, un finanziamento a sollievo dei costi relativi ai servizi di fognatura e di depurazione effettuati dalle infrastrutture a servizio degli agglomerati afferenti al bacino di Cervignano e sostenuti dal gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente. A tal fine l'AUSIR provvede, nei limiti del finanziamento regionale, al pagamento delle fatture emesse dal gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente e intestate a Gruppo SNIA-Caffaro in amministrazione straordinaria.>>;

b)
il comma 29 è sostituito dal seguente:
<<29. Qualora il gestore del servizio idrico integrato recuperi, anche parzialmente, dal Gruppo SNIA-Caffaro in amministrazione straordinaria gli importi percepiti a sollievo dei costi relativi ai servizi di fognatura e di depurazione ai sensi del comma 27, è tenuto a corrispondere tali somme all'AUSIR che provvede al versamento delle stesse a favore dell'Amministrazione regionale.>>.