LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo V
 Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Art. 48
  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24/2021)
1. All' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di Stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 47 le parole << per singolo plesso scolastico >> sono soppresse, dopo le parole << attività amministrative >> sono inserite le seguenti: << di riparto e >> e il periodo << I contributi concessi per le finalità di cui al comma 45, non sono cumulabili con altre forme contributive. >> è sostituito dal seguente: << I contributi previsti per le finalità di cui al comma 45 sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dei corsi di educazione musicale. >>;

b)
dopo il comma 52 è inserito il seguente:
<<52 bis. L'esercizio delle funzioni amministrative relative all'intervento previsto al comma 51 è delegato all'Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDIS.>>;

c)
al comma 53 le parole << sessanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << centottanta giorni >>.

Art. 49
  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 45/2017)
1.
Dopo la lettera a) del comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è inserita la seguente:
<<a bis) imposte e tasse connesse alla realizzazione dei tirocini;>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 12, lettera a bis) della legge regionale 45/2017 , come introdotta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 50
 (Rendicontazione delle spese sui bandi POF anno scolastico 2020/2021)
1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sul bando Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF nell'anno scolastico 2020/2021, approvato con decreto 30 aprile 2020, n. 5457/LAVFORU, possono essere rendicontate fino al termine del 30 giugno 2022.
Art. 51
 (Rendicontazione dei contributi a favore delle scuole di musica)
1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sul "Bando per l'erogazione di contributi a favore delle scuole e degli istituti di musica con finalità professionali. Legge regionale 20 giugno 1988, n. 59. Anno 2021", approvato con decreto 7 aprile 2021, n. 3293/LAVFORU, possono essere rendicontate dai beneficiari fino al termine del 30 giugno 2022.
Art. 52
  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 9/2021)
1.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), le parole << e che non siano residenti e domiciliate sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione >> sono sostituite dalle seguenti: << e che abbiano spostato la residenza e il domicilio sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa >>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 9/2021 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 53
  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 22/2021)
1. All' articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << beni e servizi significativi nella vita familiare >> sono inserite le seguenti: << diversi da quelli che soddisfano bisogni primari >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Carta famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.>>;

c)
al comma 2 dopo le parole << ISEE pari o inferiore a 30.000 euro >> sono inserite le seguenti: << in corso di validità >>;

d)
dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente:
<<d bis) i titolari per permesso di soggiorno per protezione speciale o di permesso di soggiorno per casi speciali;>>;

e)
al comma 5 dopo le parole << che possono essere modulate >> è inserita la seguente: << anche >>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 22/2021 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 54
  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2021)
1. All' articolo 7 della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Dote famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.>>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per accedere alla Dote famiglia il richiedente deve essere titolare della Carta Famiglia in corso di validità, di cui all'articolo 6, e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.>>;

c)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere la Dote famiglia al proprio Comune di residenza anche in assenza di attestazione ISEE. La richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.>>;

d)
al comma 5 dopo le parole << numero dei figli >> è inserita la seguente: << minori >>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 22/2021 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 55
  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 22/2021)
1.
Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 22/2021 , dopo le parole << gestione fuori bilancio, >> sono inserite le seguenti: << quale organismo strumentale della Regione, dotato di autonomia gestionale contabile e privo di personalità giuridica, >>.

Art. 56
  (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 22/2021)
1.
Il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 22/2021 è sostituito dal seguente:
<<1. L'esercizio di funzioni amministrative relative ai benefici attivabili ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 5, e agli interventi previsti dall'articolo 13 della presente legge può essere delegato, in tutto o in parte, ai comuni, singoli o associati, agli enti gestori dei servizi sociali e alle aziende sanitarie regionali.>>.

Art. 57
  (Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 22/2021)
1. All' articolo 44 della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << per la disciplina dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 3, >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 6, comma 5, >>;

b)
al comma 7 le parole << per la disciplina dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 3, >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 30, comma 3, >>;

c)
al comma 8 le parole << comma 7 >> sono sostituite dalle seguenti: << comma 6 >>.

Art. 58
  (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 22/2021)
1. All' articolo 45 della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << comma 1 >>;

b)
al comma 8 le parole << 2.360.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 3.360.000 euro >>.

Art. 59
 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)
1. A decorrere dall'anno educativo 2021/2022, al fine di garantire alle famiglie l'ammissione al Fondo per l'abbattimento delle rette di cui all' articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), nelle more del rilascio del provvedimento di accreditamento ai gestori dei servizi educativi per la prima infanzia da parte dei Comuni, è previsto che:
a) gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a concedere alle famiglie il beneficio relativo all'abbattimento delle rette per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia;
b) i gestori dei servizi educativi per la prima infanzia applicano il beneficio spettante alle famiglie, a scomputo della retta mensile ai fini della rendicontazione del beneficio;
c) gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a liquidare ai gestori dei servizi educativi per la prima infanzia i benefici applicati.
Art. 60
 (Sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia)
1. Nelle more dell'approvazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus 2021- 2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare parte delle risorse regionali aggiuntive destinate alla realizzazione di programmi specifici, pari a complessivi 3.500.000 euro, per finanziare misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia previste all'interno dell'Obiettivo specifico k) "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata" della bozza del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus 2021-2027 approvato nella sua versione preliminare con deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 468 (Programma regionale (PR) FSE+ 2021-2027).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.450.000 euro per l'anno 2022 e 1.050.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 61
 (Contributo straordinario per il finanziamento del servizio di comodato gratuito dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto comprensivo "Leopoldo Perco" di Gorizia e all'Istituto comprensivo "Udine III" di Udine per il finanziamento del servizio di comodato gratuito dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2021/2022.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2.300 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2022-2024, così suddivisa:
a) 800 euro a favore dell'Istituto comprensivo "Leopoldo Perco" di Gorizia;
b) 1.500 euro a favore dell'Istituto comprensivo "Udine III" di Udine.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 62
 (Evento Big Science Business Forum - BSBF 2024. Autorizzazione alla presentazione della candidatura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a presentare la candidatura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale soggetto ospitante al "Big Science Business Forum - BSBF - anno 2024", un evento internazionale di carattere congressuale ed espositivo che si svolge con cadenza biennale, quale punto di incontro tra le grandi infrastrutture di ricerca (organizzazioni Big science) e l'industria, indicando la città di Trieste quale sede più idonea a ospitarlo.
2. L'Amministrazione regionale si avvale del supporto di PromoTurismoFVG per la realizzazione delle attività riguardanti gli aspetti congressuali, ivi compresi l'acquisizione degli spazi e delle attrezzature e la parte promozionale, in ragione della valenza anche turistica dell'iniziativa e delle sue previste ricadute economiche sul settore turistico.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse per la copertura dei costi delle attività di cui al comma 2, da trasferire a PromoTurismoFVG, nel limite massimo di 700.000 euro, al netto delle ulteriori fonti di finanziamento connesse alle stesse.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 7, comma 21, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 21, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 63
  (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 27/2017)
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), è aggiunta la seguente:
<<a bis) dotazione informatica di collegamenti e dispositivi tali da garantire una qualità adeguata di erogazione della formazione a distanza;>>.

Art. 64
 (Contributo straordinario a copertura integrale delle rette di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia a favore di minori provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto)
1. Al fine di favorire l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia dei minori provenienti dall'Ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario agli enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per accogliere le richieste di contributo per la copertura integrale delle rette mensili di frequenza dei servizi, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente norma al 31 dicembre 2022.
2. Il genitore, familiare o tutore del minore proveniente dall'Ucraina, in attesa o in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022 (Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso), dopo aver effettuato l'iscrizione del minore a uno dei servizi educativi per la prima infanzia, accreditato ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 20/2005 , presenta istanza cartacea di contributo per la copertura integrale delle rette mensili di frequenza al Servizio sociale del Comune territorialmente competente.
3. Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il Servizio Sociale del Comune competente al pagamento del contributo spettante direttamente al gestore del servizio educativo al fine di coprire integralmente le rette mensili di frequenza del minore.
4. Il gestore del servizio educativo accreditato presenta mensilmente via PEC al Servizio Sociale del Comune formale istanza di rimborso, allegando copia della fattura intestata al genitore, familiare o tutore del minore, attestante il nominativo del minore accolto, l'orario di frequenza, la mensilità di riferimento e l'importo mensile della retta per il periodo frequentato.
5. Il Servizio Sociale del Comune invia all'Amministrazione regionale la richiesta di finanziamento sulla base delle domande accolte, indicando il numero di minori, le mensilità di riferimento, l'importo mensile della retta e l'importo complessivo da rimborsare.
6. L'Amministrazione regionale trasferisce i fondi necessari per dare copertura al contributo di cui al comma 1 fino a esaurimento dello stanziamento previsto a bilancio.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.