LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo IV
 Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero e funzione pubblica
Art. 28
  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 18/2015)
1.
Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), le parole << entro due anni dall'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento; >> sono soppresse.

Art. 29
  (Modifiche all'articolo 22 bis della legge regionale 18/2015)
1. All' articolo 22 bis della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Per la verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22 e per l'acquisizione di elementi utili al Sistema regionale integrato sono previsti monitoraggi sui dati relativi ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione. Possono essere altresì effettuati monitoraggi infrannuali.>>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 20 l'ufficio regionale competente si avvale dei dati relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione inviati dagli enti locali alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP). Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dagli articoli 21 e 22 l'ufficio regionale competente si avvale, oltre che dei dati inviati alla BDAP, anche di ulteriori informazioni che gli enti locali sono tenuti ad inviare alla Banca dati regionale, utilizzando specifica modulistica, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Per gli eventuali monitoraggi infrannuali i termini per l'invio dei dati sono stabiliti di volta in volta dall'ufficio regionale competente.>>.

Art. 30
  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 28/2007)
1. All' articolo 17 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 11 è sostituita dalla seguente:
<<b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall' articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);>>;

b)
la lettera b) del comma 12 è sostituita dalla seguente:
<<b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall' articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 ;>>.

Art. 31
  (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 28/2007)
1.
Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione, dichiara chiusa la votazione e di seguito:
a) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;
b) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la propria firma e quella di uno scrutatore;
c) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione, recante la propria firma e quella di uno scrutatore;
d) deposita le buste di cui alle lettere b) e c) nella segreteria del comune.>>.

Art. 32
  (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 28/2007)
1. All' articolo 52 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è abrogato;

b)
al comma 3, le parole << dai commi 1 e 2 >> sono sostituite dalle seguenti: <dal comma 1>>.

Art. 33
  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2013)
1. All' articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 bis le parole << 2.000 abitanti >> sono sostituite dalle seguenti: << 5.000 abitanti >>;

b)
dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:
<<3 ter. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti non si applicano i limiti di cui ai commi 2, 3 e 3 bis.>>.

Art. 34
 (Rendicontazione fondo sicurezza 2019 e 2020)
1. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti concessi nelle annualità 2019 e 2020, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell' articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), è fissato al 31 maggio 2023.
Art. 35
 (Termine per l'accesso al fondo sicurezza per l'anno 2022)
1. Le domande di finanziamento per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui all' articolo 9, comma 79, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono presentate dagli enti locali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 79, della legge regionale 24/2021 , e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 36
  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/2021)
1. All' articolo 9 della legge regionale 24/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 107 la parola << Questura >> è sostituita dalla seguente: << Prefettura >>;

b)
al comma 108 le parole << entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 15 settembre 2022 >>.

2. Per la finalità di cui all' articolo 9, comma 107, della legge regionale 24/2021 , in relazione alle modifiche apportate dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 37
 (Domande di finanziamento e rendicontazioni in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero)
1. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti pubblici e privati causate dal perdurare delle conseguenze dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono ammissibili le domande di finanziamento per l'anno 2022, di cui all'articolo 10, commi 14, 22, lettera b), e 29 della legge regionale 24/2021 presentate entro il 31 marzo 2022.
2. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti, associazioni e istituzioni causate dal perdurare delle conseguenze dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le finalità dell' articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono ammissibili le rendicontazioni di cui all' articolo 9, comma 10, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), presentate entro il 30 giugno 2022.
3. Per le finalità di cui all'articolo 10, commi 14, 22, lettera b), e 29 della legge regionale 24/2021 , e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 38
 (Erogazioni anticipate in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero)
1. In considerazione delle particolari necessità di tutela delle lingue minoritarie e dei corregionali all'estero, ai finanziamenti in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero non si applica l' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 39
 (Spese ammissibili per i finanziamenti per la tutela e la promozione della lingua friulana)
1. Per i finanziamenti previsti dagli articoli 23 e 24, commi 8, limitatamente agli enti a programma, e 9 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'anno 2022 sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio.
2. Per le finalità di cui agli articoli 23 e 24, commi 8, limitatamente agli enti a programma, e 9 della legge regionale 29/2007 , e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 40
 (Trasferimento somme a Enti Comparto a seguito CCRL 15 ottobre 2018)
1. In relazione a quanto previsto dall' articolo 9, comma 73, della legge regionale 24/2021 , ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria effettuata nella relazione tecnico-finanziaria al CCRL 2016-2018 in attuazione di quanto previsto dall' articolo 12, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse per l'anno 2022 è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio 2022.
2. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 73, della legge regionale 24/2021 , in considerazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 41
  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 18/2016)
1.
I commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell' articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono abrogati.

Art. 42
  (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 18/2016)
1.
Il comma 1 bis dell'articolo 18 della legge regionale 18/2016 è sostituito dal seguente:
<<1 bis. L'Ufficio unico monitora l'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e le spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo con le modalità previste dall'articolo 37.>>.

Art. 43
  (Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 18/2016)
1.
L' articolo 37 della legge regionale 18/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 37
 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa e spese per il trattamento accessorio)
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, dalla contrattazione collettiva di Comparto; per i Comuni che partecipano alle Comunità o alle Comunità di montagna previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), a decorrere dalla data di conferimento, in capo alla Comunità medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge in tal caso a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di Comparto.
2. Le amministrazioni del Comparto unico trasmettono in via telematica all'Ufficio unico di cui all'articolo 17 il contratto collettivo decentrato integrativo entro cinque giorni dalla sottoscrizione. Unitamente al testo contrattuale sono trasmessi la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa recante anche le motivazioni tecnico organizzative a supporto delle scelte operate in sede contrattuale e la certificazione, da parte dell'organo di revisione, della relativa compatibilità finanziaria, nonché l'atto di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e il relativo parere dell'organo di revisione.
3. Fermo restando il controllo demandato all'organo di revisione di ciascun ente ai sensi dell' articolo 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'Ufficio unico, al fine di valutare la coerenza, l'efficienza, l'efficacia e la corretta applicazione da parte delle amministrazioni del Comparto unico degli istituti contrattuali, esercita il controllo collaborativo successivo dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3, l'Ufficio unico segnala alle amministrazioni del Comparto unico le eventuali disfunzioni che ostacolano il perseguimento del buon andamento amministrativo e le eventuali misure autocorrettive, nel rispetto dell'autonomia decisionale dell'ente, e redige annualmente un documento di sintesi in ordine agli esiti dell'attività svolta.>>.

Art. 44
 (Proroga graduatorie personale scolastico, educativo e ausiliario)
1. La vigenza delle graduatorie dei pubblici concorsi comunali per l'assunzione di personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 30 settembre 2023.
Art. 45
  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 31/2017)
1.
Alla lettera c) del comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Limitatamente alle assunzioni nella categoria B il requisito dei tre anni di servizio si ritiene soddisfatto anche qualora svolto parzialmente nella categoria immediatamente inferiore a condizione che la stessa sia stata dichiarata a esaurimento entro il 31 dicembre 2020 con atti formali adottati dagli enti secondo i rispettivi ordinamenti. >>.

Art. 46
 (Utilizzo graduatorie dirigenziali extra Comparto unico regionale)
1. Nelle more della riorganizzazione normativa della dirigenza del Comparto unico regionale, è autorizzato il ricorso a graduatorie extra-Comparto per la copertura di posizioni dirigenziali nel Comparto unico regionale.
Art. 47
 (Procedure per il rafforzamento amministrativo dei soggetti attuatori del PNRR)
1. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale titolari di interventi previsti nel PNRR od operanti quali soggetti attuatori dei progetti riferiti al suddetto Piano, la Regione predispone appositi elenchi di personale, in possesso di specifici requisiti culturali e professionali, ai quali le suddette amministrazioni possono attingere per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. In relazione a quanto disposto dall' articolo 1, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 113/2021 , le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, purché non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza dei singoli enti e con termine previsto entro il 31 dicembre 2026; tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta.
3. Negli elenchi di cui al comma 1 sono collocati i soggetti in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti secondo quanto previsto dal relativo bando e che siano risultati idonei in esito allo svolgimento di procedure idoneative la cui tipologia, contenuti e modalità di effettuazione sono definiti dalla Regione nel medesimo bando, potendosi adottare, a tale proposito, al fine della riduzione delle tempistiche attuative, anche metodologie semplificate quali la verifica dell'idoneità mediante colloquio. Il conseguimento dell'idoneità non dà diritto all'assunzione ma ad esso consegue il diritto all'inserimento negli elenchi.
4. Gli elenchi sono articolati, secondo quanto definito con il bando di cui al comma 3, in sezioni distinte per ambiti territoriali e professionalità. I candidati possono chiedere di essere inseriti in più ambiti territoriali.
5. La Regione pubblica gli elenchi nel proprio sito istituzionale; le amministrazioni di cui al comma 1 attingono direttamente da tali elenchi in base alle proprie esigenze proponendo l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato al soggetto individuato e dando comunicazione alla Regione dell'avvenuta assunzione; la rinuncia alla proposta di assunzione da parte del soggetto interessato comporta l'esclusione dall'ambito territoriale di riferimento o, nel caso di esaurimento delle possibili opzioni relativamente agli ambiti, all'esclusione dall'elenco.