LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 83
  (Modifiche allalegge regionale 19/2009)
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il numero 2) della lettera a) è inserito il seguente:
<<2 bis) installazione di impianti solari fotovoltaici o termici sugli edifici o unità immobiliari ovvero su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o unità immobiliari, anche se di natura pertinenziale, compresa la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica di tali installazioni; sono altresì compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici o unità immobiliari ovvero delle strutture e manufatti fuori terra diversi, anche se pertinenziali;>>;

b)
alla lettera b) dopo le parole << gli impianti tecnologici, >> sono inserite le seguenti: << a eccezione di quanto previsto alla lettera a) e >>.

2.
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 7 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Resta salva la facoltà dei Comuni di adottare protocolli energetici diversi o ulteriori rispetto al protocollo di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici adottato a livello nazionale. In tali casi per il rilascio dei titoli abilitativi è obbligatorio il rispetto del protocollo nazionale, mentre gli ulteriori eventuali protocolli adottati in sede comunale, possono valere come requisiti aggiuntivi per la fruizione di bonus o di deroghe adottate a livello comunale.>>.

3.
Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati >> sono inserite le seguenti: << : tale eccezione non trova applicazione nel caso delle opere previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2 bis), che trova immediata e inderogabile applicazione anche nelle zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati >>.

4.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); >> sono aggiunte le seguenti: << sono inoltre compresi gli interventi che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 o quelli di ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, qualora siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria; >>.

5.
La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:
<<b bis) per gli interventi di demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune;>>.