LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8
  (Modifiche alla legge regionale 6/2008)
1. All' articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), provvede >> è inserita la seguente: << esclusivamente >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede >> è inserita la seguente: << esclusivamente >>.

2.
Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 6/2008 dopo le parole << le condizioni della loro ammissione ed esclusione, >> sono aggiunte le seguenti: << la clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 16 ter, >>.

3.
Dopo l' articolo 16 bis della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<Art. 16 ter
 (Risoluzione arbitrale delle controversie)
1. Come previsto nella clausola compromissoria contenuta negli Statuti, sono devolute all'Ufficio arbitrale in materia venatoria di cui al comma 2 le controversie fra soci, fra soci e l'associazione della Riserva di caccia che non comportino l'applicazione di sanzioni disciplinari e che siano relative all'applicazione dello Statuto, all'applicazione del regolamento di fruizione venatoria e alle deliberazioni dell'associazione che riguardano l'attività e il funzionamento della Riserva di caccia.
2. Presso ciascun Ente di decentramento regionale (EDR) è istituto un Ufficio arbitrale in materia venatoria competente per i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale finalizzati alla risoluzione delle controversie di cui al comma 1, sorte nelle Riserve di caccia comprese nel rispettivo ambito territoriale di competenza. Le controversie sono devolute a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri iscritti all'elenco di cui al comma 4, di cui uno scelto dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dall'Amministrazione regionale nel rispetto del principio di rotazione. Il Presidente è individuato fra gli arbitri laureati in discipline giuridiche e non può essere iscritto ad alcuna Riserva di caccia o essere legale rappresentate ovvero titolare di permesso annuale in un'azienda faunistica comprese nello stesso distretto venatorio della Riserva di caccia coinvolta nella controversia.
3. Il Collegio arbitrale di cui al presente articolo applica le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile .
4. Presso il Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria è istituito l'elenco regionale degli arbitri in materia venatoria, cui possono iscriversi i laureati nelle discipline che sono individuate con deliberazione di Giunta regionale, previa presentazione di domanda redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio.
5. Con delibera della Giunta regionale, sentiti gli EDR, sono individuati:
a) i titoli di studio che consentono l'iscrizione all'elenco di cui al comma 4 e i casi in cui procedere alla cancellazione degli arbitri dall'elenco;
b) i criteri minimi di uniformità per lo svolgimento della procedura di arbitraggio;
c) gli onorari degli arbitri e le eventuali tariffe di arbitrato a carico delle parti.
6. Nel caso di controversie tra Riserva di caccia e Distretto venatorio relative a materie, individuate con delibera della Giunta regionale, che non rivestono carattere di interesse pubblico, le parti possono adire all'Ufficio arbitrale alle condizioni di cui ai commi precedenti.>>.

4.
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 6/2008 le parole << realizzano almeno una volta all'anno le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti >> sono sostituite dalle seguenti: << realizzano almeno una volta ogni tre anni le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti, nell'ultimo anno, >>.

5. All' articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << L'ammissione è consentita >> sono inserite le seguenti: << , fatte salve le previsioni di cui al comma 4, >>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. A valere dal 2023 i cacciatori già soci di una Riserva di caccia possono chiedere di essere ammessi a una seconda Riserva, previo parere positivo dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata la richiesta.>>;

c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci di Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 bis.>>.

6.
Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 le parole << limite pari al 3 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << limite pari al 5 per cento >> e le parole << limite di due permessi annuali >> sono sostituite dalle seguenti: << limite di tre permessi annuali >>.

7.
Dopo l' articolo 46 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<Art. 46 bis
 (Mezzi per l'esercizio venatorio agli ungulati)
1. Nelle forme di caccia agli ungulati è consentito l'utilizzo di tutti i mezzi ammessi dalla normativa nazionale, con le sole restrizioni previste dalla normativa stessa.>>.