LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 53
  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 22/2021)
1. All' articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << beni e servizi significativi nella vita familiare >> sono inserite le seguenti: << diversi da quelli che soddisfano bisogni primari >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Carta famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.>>;

c)
al comma 2 dopo le parole << ISEE pari o inferiore a 30.000 euro >> sono inserite le seguenti: << in corso di validità >>;

d)
dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente:
<<d bis) i titolari per permesso di soggiorno per protezione speciale o di permesso di soggiorno per casi speciali;>>;

e)
al comma 5 dopo le parole << che possono essere modulate >> è inserita la seguente: << anche >>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 22/2021 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.