LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 30
  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 28/2007)
1. All' articolo 17 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 11 è sostituita dalla seguente:
<<b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall' articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);>>;

b)
la lettera b) del comma 12 è sostituita dalla seguente:
<<b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall' articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 ;>>.