LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 130
  (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 6/2006)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Presso la direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie è istituito l'Organismo tecnico regionale per l'accreditamento, di seguito Organismo, con compiti consultivi, di monitoraggio e di supporto alle attività di accreditamento dei servizi e delle strutture che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie svolte dai Servizi sociali dei Comuni.
4 ter. Per le finalità di cui al comma 4 bis l'Organismo, in particolare:
a) fornisce indicazioni per la verifica dei requisiti di accreditamento;
b) promuove e svolge attività di formazione in materia di accreditamento;
c) fornisce indicazioni riguardo le attività di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi accreditati;
d) supporta i Servizi sociali dei Comuni che ne fanno richiesta nelle attività di valutazione dei servizi e delle strutture da accreditare e nelle attività di vigilanza e controllo degli stessi.
4 quater. L'Organismo è costituito ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), con decreto del direttore centrale della direzione regionale competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, che ne stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.>>.

2. Per le finalità previste dal comma 4 quater dell'articolo 33 della legge regionale 6/2006 , come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per l'anno 2022 e di 4.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.