LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 123
  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10/2019)
1. All' articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Al procedimento contributivo di cui al comma 1, lettera b), si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 123 (Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell' articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).>>;

b)
dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
<<1 ter. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1 bis, e quanto demandato all'avviso dal medesimo regolamento di cui al comma 1 bis.>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019 , in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.