LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 116
 (Conferma del contributo al Comune di Campoformido)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Campoformido il contributo concesso ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 750 (Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. Anno 2019), per differenti lavori eseguiti presso il medesimo impianto sportivo oggetto del contributo e rientranti nella categoria delle manutenzioni ordinarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di Campoformido presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento realizzato e di un nuovo quadro economico. Il Servizio conferma il contributo per i nuovi lavori.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e del bando di cui al comma 1, per quanto compatibili.