LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 112
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019)
1. All' articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 27 è sostituito dal seguente:
<<27. Nelle more del ripristino e della completa funzionalità della barriera idraulica localizzata nel sito di interesse nazionale di Caffaro di Torviscosa in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto il 28 ottobre 2020 con il Ministero della tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione del danno ambientale e alla gestione delle emergenze ambientali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, un finanziamento a sollievo dei costi relativi ai servizi di fognatura e di depurazione effettuati dalle infrastrutture a servizio degli agglomerati afferenti al bacino di Cervignano e sostenuti dal gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente. A tal fine l'AUSIR provvede, nei limiti del finanziamento regionale, al pagamento delle fatture emesse dal gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente e intestate a Gruppo SNIA-Caffaro in amministrazione straordinaria.>>;

b)
il comma 29 è sostituito dal seguente:
<<29. Qualora il gestore del servizio idrico integrato recuperi, anche parzialmente, dal Gruppo SNIA-Caffaro in amministrazione straordinaria gli importi percepiti a sollievo dei costi relativi ai servizi di fognatura e di depurazione ai sensi del comma 27, è tenuto a corrispondere tali somme all'AUSIR che provvede al versamento delle stesse a favore dell'Amministrazione regionale.>>.