LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10
  (Modifiche alla legge regionale 42/2017)
1. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole << ricettività turistica connessa alla pesca sportiva >> sono aggiunte le seguenti: << tramite adeguati strumenti divulgativi >>;

b)
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 la parola << sei >> è sostituita dalla seguente: << quindici >>;

c)
dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
<<m bis)un rappresentante designato da PromoTurismoFVG.>>;

d)
il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<2. I rappresentanti dei pescatori sportivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), sono individuati attraverso la procedura consultiva - elettorale dei pescatori sportivi stabilita con decreto del Direttore generale di ETPI, nel rispetto dei seguenti principi:
a) le operazioni di voto sono indette con decreto del Direttore generale con almeno novanta giorni di anticipo;
b) le operazioni di voto avvengono separatamente nei collegi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. ; i Comuni costituiti a seguito di una procedura di fusione rientrano nel collegio in cui è compreso il Comune che ospita la sede municipale del nuovo Comune;
c) possono votare ed essere eletti tutti i pescatori maggiorenni residenti in Regione in possesso della licenza di pesca sportiva che hanno versato, nell'anno precedente allo svolgimento delle operazioni di voto, il pagamento del canone di pesca sportiva annuale;
d) i soggetti di cui alla lettera c) che, ai sensi del comma 8, non hanno già ricoperto l'incarico per due mandati possono presentare la propria candidatura individuale per un unico collegio, ancorché non siano ivi residenti e non siano iscritti ad alcuna organizzazione, società o associazione;
e) le candidature sono presentate almeno quarantacinque giorni prima delle operazioni di voto e sono pubblicate unicamente sul sito dell'Ente;
f) i soggetti di cui alla lettera c) votano nel collegio di residenza e possono esprimere il proprio voto per massimo due collegi a scelta;
g) le votazioni si possono svolgere secondo modalità telematiche, in presenza o in entrambe le modalità; in caso di voto in presenza, in ogni collegio è assicurata la presenza di almeno una sede di raccolta dei voti; le votazioni con modalità telematiche possono precedere quelle in presenza;
h) in ciascun collegio è eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.>>;

e)
dopo il comma 2 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il Comitato ittico è validamente costituito anche se non è stato possibile eleggere, per mancanza di candidati, i rappresentanti di uno o più collegi.>>;

f)
al comma 7 dell'articolo 11 le parole << I) e m) >> sono sostituite dalle seguenti: << I), m) e m bis) >>;

g)
dopo il numero 3) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 è inserito il seguente:
<<3 bis) dell'obbligo di pagamento del canone di pesca sportiva di cui all'articolo 27, comma 1;>>.

2. Le modifiche apportate agli articoli 10 e 11 della legge regionale 42/2017 dal comma 1 trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a ETPI le risorse necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all' articolo 11, comma 2, della legge regionale 42/2017 , come sostituito dal comma 1, lettera d). Il trasferimento è disposto entro il 31 gennaio 2023 ed è quantificato nella misura risultante dal preventivo di spesa presentato dall'Ente.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.