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Legge regionale 12 maggio 2022, n. 7

Norme per l’applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/2022
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura

Art. 3
 (Aiuti di Stato)
1. Al fine di sostenere i settori produttivi negativamente colpiti dalle conseguenze della crisi in Ucraina, gli aiuti previsti nei regimi regionali esistenti possono essere concessi, nel rispetto delle condizioni definite nella Comunicazione 2022/C 131 I/01 della Commissione (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni, purché le finalità perseguite da detti aiuti siano coerenti con quelle del predetto Quadro temporaneo e la Regione acquisisca la necessaria autorizzazione preventiva della Commissione europea nell'ambito di una notifica regionale o di una notifica quadro nazionale effettuata dallo Stato a favore delle Regioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ai regimi regionali esistenti è dato un nuovo inquadramento con apposito atto amministrativo, nel quale sono indicati, anche in deroga alla normativa regionale di riferimento, il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste e autorizzate dalla Commissione europea.