LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2022
Materia:
210.09 - Agriturismo
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Capo I
 Oggetto e finalità
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, assicura l'adozione di politiche di gestione sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del turismo, unitamente a politiche per la conservazione della biodiversità marina.
2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la pesca professionale e l'acquacoltura nelle acque marittime e interne attraverso lo sviluppo del pescaturismo, dell'ittiturismo e delle altre attività connesse, al fine di diversificare l'offerta, promuovere il prodotto ittico locale, sviluppare pratiche di produzione sostenibili, valorizzare il patrimonio vallivo-lagunare e i manufatti della tradizione locale, tutti gli altri prodotti tipici della regione, nonché sviluppare sinergie tra le aziende ittiche e agrituristiche della costa e dell'entroterra della riviera regionale.
3. Nell'individuazione delle misure di sostegno per la promozione e lo sviluppo delle attività di cui al comma 2, la Regione riconosce priorità a progetti di valorizzazione delle filiere locali, del patrimonio paesaggistico-ambientale, nonché di conseguimento di finalità socio-culturali ed educative o sportive. In ogni caso le misure di sostegno devono prevedere l'adeguamento delle strutture alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ove applicabili.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) imprenditore ittico: il soggetto definito dall' articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), che esercita l'attività di pesca professionale o di acquacoltura come definite rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
b) pescaturismo: l'attività, rientrante nella pesca professionale, esercitata nelle acque marittime e interne, di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, come previsto dall' articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4/2012 ;
c) ittiturismo: le attività, rientranti nella pesca professionale, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, come previsto dall' articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4/2012 ;
d) attività connesse alla pesca professionale: le attività di lavorazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, le azioni di promozione e valorizzazione, gli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero di cui all' articolo 2, comma 2 bis), del decreto legislativo 4/2012 ;
e) attività connesse all'acquacoltura: le attività di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4/2012 e precisamente:
1) le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di acquacoltura;
2) la fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;
3) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero;
f) manufatti della tradizione locale: le costruzioni tipiche del contesto storico-culturale del territorio costiero, lagunare e fluviale della regione quali, a titolo esemplificativo, casoni, capanni, bilance da pesca e manufatti assimilabili, di proprietà dell'impresa o in uso;
g) prodotti tipici della regione: prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) o STG (specialità tradizionale garantita) il cui ambito geografico di produzione è compreso, anche in parte, nel territorio regionale e i prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio AQUA di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
h)
prodotti agroalimentari tradizionali: i prodotti di cui all' articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle << Strade del vino >>), inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

i) navi e galleggianti: le costruzioni destinate al trasporto per acqua anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo come definite dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione);
j) unità da diporto: le costruzioni destinate alla navigazione da diporto come definite dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);
k) distretto di pesca nord Adriatico: l'area individuata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico).
Capo II
 Disciplina delle attività correlate e non prevalenti in materia di pesca professionale
Art. 3
 (Esercizio delle attività di pescaturismo)
1. L'attività di pescaturismo può essere esercitata nelle acque marittime o interne, a eccezione di quelle individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), previa autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente ai sensi della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).
2. Rientrano nell'attività di pesca turismo:
a) l'osservazione e l'illustrazione delle attività della pesca sull'imbarcazione o sulla riva;
b) le attività informative finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni locali e del contesto ambientale;
c) l'organizzazione di momenti di degustazione e la somministrazione di pasti con prodotti ittici aziendali e altri prodotti tipici della regione o prodotti agroalimentari tradizionali;
d) l'esercizio della pesca sportiva e la pratica di attività ludiche legate al mare e dello sea watching.
Art. 4
 (Esercizio delle attività di ittiturismo)
1. L'attività di ittiturismo, salvo quanto disciplinato dalla presente legge, è equiparata all'attività di agriturismo in armonia con quanto previsto dall' articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), e con la normativa statale sull'imprenditore ittico, ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di esercizio dell'attività e misure di sostegno, nonché ai fini dell'applicazione della normativa regionale in materia di edifici e strutture destinati all'agriturismo di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).
2. Rientrano nell'attività di ittiturismo:
a) l'organizzazione di attività escursionistiche con mezzi nautici;
b) il nolo di mezzi nautici;
c) le attività di informazione sui mestieri del mare e delle acque interne, di educazione ambientale, di conoscenza delle qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, di sensibilizzazione verso una sana e corretta alimentazione, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola;
d) le attività esercitate da pescatori che preparano un pasto nella sede aziendale o a bordo dell'imbarcazione regolarmente immatricolata e utilizzata per attività di pesca sia per la consegna a terra o a bordo di imbarcazioni da diporto (take away nautico), sia per la commercializzazione tramite furgoni o chioschi per la somministrazione in forma itinerante;
e) l'ospitalità in alloggi presso l'abitazione o in apposite strutture aziendali a ciò adibite.
3. I mezzi nautici utilizzati per le attività di ittiturismo possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali della regione riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 2 e degli spazi di relazione a terra. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende ittituristiche aventi la propria sede legale o operativa in regione, mentre nell'assegnazione dell'ormeggio hanno priorità i mezzi nautici tradizionali o comunque a propulsione ecologica.
4. Almeno il 70 per cento del quantitativo annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione di sale, olii, spezie, farine, condimenti, del pane e dell'acqua minerale, deve essere di produzione aziendale ovvero acquistata da aziende ittiche del distretto di pesca nord Adriatico e dalla filiera commerciale collegata o da produttori agricoli singoli o associati della regione o da altri soggetti che producono prodotti tipici della regione e prodotti agroalimentari tradizionali del territorio. Almeno il 20 per cento del quantitativo annuo dei prodotti utilizzati per la somministrazione dei pasti deve essere prodotto ittico di produzione aziendale o di raggruppamento, consorzio di aziende o altra forma di aggregazione di imprese comunque denominata, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.
5. In caso di impiego di manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia si applicano le disposizioni in materia di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali di cui all' articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
Art. 5
 (Esercizio delle attività di ricezione e ospitalità in acquacoltura)
1. Rientrano nelle attività connesse all'acquacoltura le attività di ricezione e ospitalità esercitate dall'imprenditore ittico nei limiti previsti dall' articolo 2135 del codice civile attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di acquacoltura che deve comunque rimanere principale.
2. Il carattere di principalità dell'attività di acquacoltura rispetto a quella di ricezione e ospitalità si intende realizzato quando, in queste ultime, vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività di acquacoltura e il tempo-lavoro impiegato nell'attività di acquacoltura è superiore a quello impiegato nella ricezione e ospitalità.
3. Rientrano nell'attività di ricezione e ospitalità l'organizzazione di attività escursionistiche con mezzi nautici e il nolo di mezzi nautici. In tali casi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 5.
Art. 6
 (Funzioni della Regione)
1. La Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei pescaturismo, degli ittiturismo e delle aziende di acquacoltura che svolgono attività di ricezione e ospitalità, nonché svolge le funzioni di vigilanza e controllo, secondo i criteri definiti dai regolamenti di cui all'articolo 7.
2. La Regione, attraverso PromoturismoFVG, cura la predisposizione del materiale informativo per gli operatori, anche al fine dell'inserimento delle informazioni nell'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente, nonché coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di imprese e da consorzi turistici territoriali.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di concerto con l'Assessore competente in materia di formazione, sentite le organizzazioni e associazioni di categoria del settore ittico, definisce i contenuti, la durata e le modalità di realizzazione dei corsi di formazione, suddivisi in corso, corso breve e corso di aggiornamento, finalizzati allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge.
Art. 7
 (Regolamenti di attuazione)
1. Con uno o più regolamenti regionali sono disciplinate le seguenti materie:
a) con riferimento al pescaturismo, i criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 6;
b) con riferimento all'ittiturismo e alle aziende di acquacoltura che svolgono attività di ricezione e ospitalità:
1) le fattispecie di deroga del rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata, per le situazioni di scarsa disponibilità della risorsa ittica;
2) i criteri per la verifica della prevalenza dell'attività di acquacoltura rispetto le attività connesse di ospitalità e ricezione;
3) il numero massimo di posti letto, di posti tavola e di posti di campeggio;
4) i criteri per l'organizzazione di attività didattiche;
5) i requisiti igienico-sanitari;
6) i requisiti e le procedure per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e di ricezione e ospitalità in acquacoltura, ivi compresi i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 6;
7) i criteri per la classificazione e la predisposizione della segnaletica degli ittiturismi e delle aziende di acquacoltura che svolgono attività di ricezione e ospitalità;
8) i criteri per la vigilanza;
9) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previa consultazione delle organizzazioni delle aziende di pesca professionali al fine di adeguare i relativi contenuti alle specificità delle aziende ittiche e dell'attività di pesca professionale e acquacoltura.
Capo III
  Modifiche alla legge regionale 25/1996 in tema di agriturismo
Art. 8
  (Modifiche alla legge regionale 25/1996 in tema di agriturismo)
1. Alla legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 le parole << ed acquacoltori >> sono soppresse;

b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << di acquacoltura e di pesca >> sono soppresse;

2)
il comma 2 è abrogato;

3)
al comma 3 le parole << di acquacoltura e di pesca >> sono soppresse;

4)
alla lettera c) del comma 5 le parole << , nonché alle aziende ittituristiche >> sono soppresse;

5)
il comma 9 è abrogato;

c)
il comma 2 bis dell'articolo 5 è abrogato.

Capo IV
 Norme finali
Art. 9
 (Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 7, per le attività disciplinate dalla presente legge continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui alla legge regionale 25/1996 , oltre alle seguenti disposizioni:
a) nell'azienda ittituristica che prevede attività di ospitalità, preparazione e somministrazione di pasti per un numero non superiore a 10 posti a tavola, il locale cucina può coincidere con la cucina domestica e può essere diverso da quello dove risiede l'imprenditore; in tal caso dovranno essere rispettati i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza, applicabili a locali a uso abitativo, nonché le disposizioni in materia di igiene degli alimenti;
b) è sempre consentito l'uso dell'attrezzatura della cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio comune per il consumo dei pasti e/o spuntini.
Art. 10
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.