LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2022
Materia:
210.09 - Agriturismo
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Capo IV
 Norme finali
Art. 9
 (Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 7, per le attività disciplinate dalla presente legge continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui alla legge regionale 25/1996 , oltre alle seguenti disposizioni:
a) nell'azienda ittituristica che prevede attività di ospitalità, preparazione e somministrazione di pasti per un numero non superiore a 10 posti a tavola, il locale cucina può coincidere con la cucina domestica e può essere diverso da quello dove risiede l'imprenditore; in tal caso dovranno essere rispettati i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza, applicabili a locali a uso abitativo, nonché le disposizioni in materia di igiene degli alimenti;
b) è sempre consentito l'uso dell'attrezzatura della cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio comune per il consumo dei pasti e/o spuntini.
Art. 10
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.