LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2022
Materia:
210.09 - Agriturismo
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Capo II
 Disciplina delle attività correlate e non prevalenti in materia di pesca professionale
Art. 3
 (Esercizio delle attività di pescaturismo)
1. L'attività di pescaturismo può essere esercitata nelle acque marittime o interne, a eccezione di quelle individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), previa autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente ai sensi della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).
2. Rientrano nell'attività di pesca turismo:
a) l'osservazione e l'illustrazione delle attività della pesca sull'imbarcazione o sulla riva;
b) le attività informative finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni locali e del contesto ambientale;
c) l'organizzazione di momenti di degustazione e la somministrazione di pasti con prodotti ittici aziendali e altri prodotti tipici della regione o prodotti agroalimentari tradizionali;
d) l'esercizio della pesca sportiva e la pratica di attività ludiche legate al mare e dello sea watching.
Art. 4
 (Esercizio delle attività di ittiturismo)
1. L'attività di ittiturismo, salvo quanto disciplinato dalla presente legge, è equiparata all'attività di agriturismo in armonia con quanto previsto dall' articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), e con la normativa statale sull'imprenditore ittico, ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di esercizio dell'attività e misure di sostegno, nonché ai fini dell'applicazione della normativa regionale in materia di edifici e strutture destinati all'agriturismo di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).
2. Rientrano nell'attività di ittiturismo:
a) l'organizzazione di attività escursionistiche con mezzi nautici;
b) il nolo di mezzi nautici;
c) le attività di informazione sui mestieri del mare e delle acque interne, di educazione ambientale, di conoscenza delle qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, di sensibilizzazione verso una sana e corretta alimentazione, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola;
d) le attività esercitate da pescatori che preparano un pasto nella sede aziendale o a bordo dell'imbarcazione regolarmente immatricolata e utilizzata per attività di pesca sia per la consegna a terra o a bordo di imbarcazioni da diporto (take away nautico), sia per la commercializzazione tramite furgoni o chioschi per la somministrazione in forma itinerante;
e) l'ospitalità in alloggi presso l'abitazione o in apposite strutture aziendali a ciò adibite.
3. I mezzi nautici utilizzati per le attività di ittiturismo possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali della regione riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 2 e degli spazi di relazione a terra. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende ittituristiche aventi la propria sede legale o operativa in regione, mentre nell'assegnazione dell'ormeggio hanno priorità i mezzi nautici tradizionali o comunque a propulsione ecologica.
4. Almeno il 70 per cento del quantitativo annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione di sale, olii, spezie, farine, condimenti, del pane e dell'acqua minerale, deve essere di produzione aziendale ovvero acquistata da aziende ittiche del distretto di pesca nord Adriatico e dalla filiera commerciale collegata o da produttori agricoli singoli o associati della regione o da altri soggetti che producono prodotti tipici della regione e prodotti agroalimentari tradizionali del territorio. Almeno il 20 per cento del quantitativo annuo dei prodotti utilizzati per la somministrazione dei pasti deve essere prodotto ittico di produzione aziendale o di raggruppamento, consorzio di aziende o altra forma di aggregazione di imprese comunque denominata, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.
5. In caso di impiego di manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia si applicano le disposizioni in materia di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali di cui all' articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
Art. 5
 (Esercizio delle attività di ricezione e ospitalità in acquacoltura)
1. Rientrano nelle attività connesse all'acquacoltura le attività di ricezione e ospitalità esercitate dall'imprenditore ittico nei limiti previsti dall' articolo 2135 del codice civile attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di acquacoltura che deve comunque rimanere principale.
2. Il carattere di principalità dell'attività di acquacoltura rispetto a quella di ricezione e ospitalità si intende realizzato quando, in queste ultime, vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività di acquacoltura e il tempo-lavoro impiegato nell'attività di acquacoltura è superiore a quello impiegato nella ricezione e ospitalità.
3. Rientrano nell'attività di ricezione e ospitalità l'organizzazione di attività escursionistiche con mezzi nautici e il nolo di mezzi nautici. In tali casi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 5.
Art. 6
 (Funzioni della Regione)
1. La Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei pescaturismo, degli ittiturismo e delle aziende di acquacoltura che svolgono attività di ricezione e ospitalità, nonché svolge le funzioni di vigilanza e controllo, secondo i criteri definiti dai regolamenti di cui all'articolo 7.
2. La Regione, attraverso PromoturismoFVG, cura la predisposizione del materiale informativo per gli operatori, anche al fine dell'inserimento delle informazioni nell'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente, nonché coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di imprese e da consorzi turistici territoriali.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di concerto con l'Assessore competente in materia di formazione, sentite le organizzazioni e associazioni di categoria del settore ittico, definisce i contenuti, la durata e le modalità di realizzazione dei corsi di formazione, suddivisi in corso, corso breve e corso di aggiornamento, finalizzati allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge.
Art. 7
 (Regolamenti di attuazione)
1. Con uno o più regolamenti regionali sono disciplinate le seguenti materie:
a) con riferimento al pescaturismo, i criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 6;
b) con riferimento all'ittiturismo e alle aziende di acquacoltura che svolgono attività di ricezione e ospitalità:
1) le fattispecie di deroga del rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata, per le situazioni di scarsa disponibilità della risorsa ittica;
2) i criteri per la verifica della prevalenza dell'attività di acquacoltura rispetto le attività connesse di ospitalità e ricezione;
3) il numero massimo di posti letto, di posti tavola e di posti di campeggio;
4) i criteri per l'organizzazione di attività didattiche;
5) i requisiti igienico-sanitari;
6) i requisiti e le procedure per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e di ricezione e ospitalità in acquacoltura, ivi compresi i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 6;
7) i criteri per la classificazione e la predisposizione della segnaletica degli ittiturismi e delle aziende di acquacoltura che svolgono attività di ricezione e ospitalità;
8) i criteri per la vigilanza;
9) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previa consultazione delle organizzazioni delle aziende di pesca professionali al fine di adeguare i relativi contenuti alle specificità delle aziende ittiche e dell'attività di pesca professionale e acquacoltura.