LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2022
Materia:
210.09 - Agriturismo
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 8
  (Modifiche alla legge regionale 25/1996 in tema di agriturismo)
1. Alla legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 le parole << ed acquacoltori >> sono soppresse;

b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << di acquacoltura e di pesca >> sono soppresse;

2)
il comma 2 è abrogato;

3)
al comma 3 le parole << di acquacoltura e di pesca >> sono soppresse;

4)
alla lettera c) del comma 5 le parole << , nonché alle aziende ittituristiche >> sono soppresse;

5)
il comma 9 è abrogato;

c)
il comma 2 bis dell'articolo 5 è abrogato.