LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2022
Materia:
210.09 - Agriturismo
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 7
 (Regolamenti di attuazione)
1. Con uno o più regolamenti regionali sono disciplinate le seguenti materie:
a) con riferimento al pescaturismo, i criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 6;
b) con riferimento all'ittiturismo e alle aziende di acquacoltura che svolgono attività di ricezione e ospitalità:
1) le fattispecie di deroga del rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata, per le situazioni di scarsa disponibilità della risorsa ittica;
2) i criteri per la verifica della prevalenza dell'attività di acquacoltura rispetto le attività connesse di ospitalità e ricezione;
3) il numero massimo di posti letto, di posti tavola e di posti di campeggio;
4) i criteri per l'organizzazione di attività didattiche;
5) i requisiti igienico-sanitari;
6) i requisiti e le procedure per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e di ricezione e ospitalità in acquacoltura, ivi compresi i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 6;
7) i criteri per la classificazione e la predisposizione della segnaletica degli ittiturismi e delle aziende di acquacoltura che svolgono attività di ricezione e ospitalità;
8) i criteri per la vigilanza;
9) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previa consultazione delle organizzazioni delle aziende di pesca professionali al fine di adeguare i relativi contenuti alle specificità delle aziende ittiche e dell'attività di pesca professionale e acquacoltura.