Art. 6
(Funzioni della Regione)
1. La Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei pescaturismo, degli ittiturismo e delle aziende di acquacoltura che svolgono attività di ricezione e ospitalità, nonché svolge le funzioni di vigilanza e controllo, secondo i criteri definiti dai regolamenti di cui all'articolo 7.
2. La Regione, attraverso PromoturismoFVG, cura la predisposizione del materiale informativo per gli operatori, anche al fine dell'inserimento delle informazioni nell'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente, nonché coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di imprese e da consorzi turistici territoriali.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di concerto con l'Assessore competente in materia di formazione, sentite le organizzazioni e associazioni di categoria del settore ittico, definisce i contenuti, la durata e le modalità di realizzazione dei corsi di formazione, suddivisi in corso, corso breve e corso di aggiornamento, finalizzati allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge.