LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2022
Materia:
210.09 - Agriturismo
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 6
 (Funzioni della Regione)
1. La Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei pescaturismo, degli ittiturismo e delle aziende di acquacoltura che svolgono attività di ricezione e ospitalità, nonché svolge le funzioni di vigilanza e controllo, secondo i criteri definiti dai regolamenti di cui all'articolo 7.
2. La Regione, attraverso PromoturismoFVG, cura la predisposizione del materiale informativo per gli operatori, anche al fine dell'inserimento delle informazioni nell'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente, nonché coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di imprese e da consorzi turistici territoriali.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di concerto con l'Assessore competente in materia di formazione, sentite le organizzazioni e associazioni di categoria del settore ittico, definisce i contenuti, la durata e le modalità di realizzazione dei corsi di formazione, suddivisi in corso, corso breve e corso di aggiornamento, finalizzati allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge.