LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2022
Materia:
210.09 - Agriturismo
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 3
 (Esercizio delle attività di pescaturismo)
1. L'attività di pescaturismo può essere esercitata nelle acque marittime o interne, a eccezione di quelle individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), previa autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente ai sensi della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).
2. Rientrano nell'attività di pesca turismo:
a) l'osservazione e l'illustrazione delle attività della pesca sull'imbarcazione o sulla riva;
b) le attività informative finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni locali e del contesto ambientale;
c) l'organizzazione di momenti di degustazione e la somministrazione di pasti con prodotti ittici aziendali e altri prodotti tipici della regione o prodotti agroalimentari tradizionali;
d) l'esercizio della pesca sportiva e la pratica di attività ludiche legate al mare e dello sea watching.