LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2022
Materia:
210.09 - Agriturismo
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) imprenditore ittico: il soggetto definito dall' articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), che esercita l'attività di pesca professionale o di acquacoltura come definite rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
b) pescaturismo: l'attività, rientrante nella pesca professionale, esercitata nelle acque marittime e interne, di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, come previsto dall' articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4/2012 ;
c) ittiturismo: le attività, rientranti nella pesca professionale, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, come previsto dall' articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4/2012 ;
d) attività connesse alla pesca professionale: le attività di lavorazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, le azioni di promozione e valorizzazione, gli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero di cui all' articolo 2, comma 2 bis), del decreto legislativo 4/2012 ;
e) attività connesse all'acquacoltura: le attività di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4/2012 e precisamente:
1) le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di acquacoltura;
2) la fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;
3) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero;
f) manufatti della tradizione locale: le costruzioni tipiche del contesto storico-culturale del territorio costiero, lagunare e fluviale della regione quali, a titolo esemplificativo, casoni, capanni, bilance da pesca e manufatti assimilabili, di proprietà dell'impresa o in uso;
g) prodotti tipici della regione: prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) o STG (specialità tradizionale garantita) il cui ambito geografico di produzione è compreso, anche in parte, nel territorio regionale e i prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio AQUA di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
h)
prodotti agroalimentari tradizionali: i prodotti di cui all' articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle << Strade del vino >>), inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

i) navi e galleggianti: le costruzioni destinate al trasporto per acqua anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo come definite dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione);
j) unità da diporto: le costruzioni destinate alla navigazione da diporto come definite dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);
k) distretto di pesca nord Adriatico: l'area individuata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico).