LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2022
Materia:
210.09 - Agriturismo
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, assicura l'adozione di politiche di gestione sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del turismo, unitamente a politiche per la conservazione della biodiversità marina.
2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la pesca professionale e l'acquacoltura nelle acque marittime e interne attraverso lo sviluppo del pescaturismo, dell'ittiturismo e delle altre attività connesse, al fine di diversificare l'offerta, promuovere il prodotto ittico locale, sviluppare pratiche di produzione sostenibili, valorizzare il patrimonio vallivo-lagunare e i manufatti della tradizione locale, tutti gli altri prodotti tipici della regione, nonché sviluppare sinergie tra le aziende ittiche e agrituristiche della costa e dell'entroterra della riviera regionale.
3. Nell'individuazione delle misure di sostegno per la promozione e lo sviluppo delle attività di cui al comma 2, la Regione riconosce priorità a progetti di valorizzazione delle filiere locali, del patrimonio paesaggistico-ambientale, nonché di conseguimento di finalità socio-culturali ed educative o sportive. In ogni caso le misure di sostegno devono prevedere l'adeguamento delle strutture alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ove applicabili.