Art. 1
(Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, assicura l'adozione di politiche di gestione sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del turismo, unitamente a politiche per la conservazione della biodiversità marina.
2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la pesca professionale e l'acquacoltura nelle acque marittime e interne attraverso lo sviluppo del pescaturismo, dell'ittiturismo e delle altre attività connesse, al fine di diversificare l'offerta, promuovere il prodotto ittico locale, sviluppare pratiche di produzione sostenibili, valorizzare il patrimonio vallivo-lagunare e i manufatti della tradizione locale, tutti gli altri prodotti tipici della regione, nonché sviluppare sinergie tra le aziende ittiche e agrituristiche della costa e dell'entroterra della riviera regionale.
3. Nell'individuazione delle misure di sostegno per la promozione e lo sviluppo delle attività di cui al comma 2, la Regione riconosce priorità a progetti di valorizzazione delle filiere locali, del patrimonio paesaggistico-ambientale, nonché di conseguimento di finalità socio-culturali ed educative o sportive. In ogni caso le misure di sostegno devono prevedere l'adeguamento delle strutture alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ove applicabili.