LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1. Nelle more della riforma della disciplina del sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), la quota garantita di risorse a favore degli enti locali è quantificata, in deroga all'articolo 13 della legge medesima, nella misura di complessivi 1.515.000.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 505.000.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.670.602.771,15 euro a favore dei medesimi per il triennio 2023-2025, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 18/2015 , ammontano:
a) per l'anno 2023 a 579.482.652,94 euro;
b) per l'anno 2024 a 560.325.059,10 euro;
c) per l'anno 2025 a 530.795.059,11 euro.
3. Gli enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai sensi dell'Accordo Stato Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, per un importo pari a 208.072.712,97 euro nel triennio 2023-2025, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.
4. Le risorse di cui al comma 2 sono costituite:
a) dalla quota garantita di cui al comma 1;
b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 155.602.771,15 euro per il triennio 2023-2025, di cui 74.482.652,94 euro per l'anno 2023, 55.325.059,10 euro per l'anno 2024 e 25.795.059,11 euro per l'anno 2025. Le risorse della quota straordinaria per l'anno 2023 sono comprensive dell'importo di 10 milioni di euro destinato al finanziamento di cui all' articolo 9, comma 18, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali).
5. Le risorse finanziarie regionali pari a complessivi 95.861.024 euro a favore degli Enti di decentramento regionale ammontano:
a) per l'anno 2023 a 32.807.921 euro;
b) per l'anno 2024 a 31.380.853 euro;
c) per l'anno 2025 a 31.672.250 euro.
6. Le risorse di cui al comma 4, lettera a), così come indicate nella Tabella N avente natura ricognitiva, sono destinate al finanziamento:
a) del fondo unico comunale di cui al comma 7;
b) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui al comma 21;
c) del fondo per le Comunità di montagna e la Comunità collinare di cui al comma 30;
d) del fondo di cui al comma 33, per le Comunità di cui all' articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);
e) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 36;
f) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 46;
g) del fondo per il concorso degli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 48;
h) dell'assegnazione di cui al comma 52;
i) dell'assegnazione di cui al comma 56;
j) dell'assegnazione di cui al comma 59;
k) dell'assegnazione di cui al comma 62;
l) dell'assegnazione di cui al comma 64;
m) dell'assegnazione di cui al comma 66;
n) dell'assegnazione di cui al comma 70 per l'importo pari a 11.392.062,96 euro per il triennio 2023-2025, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
o) dell'assegnazione di cui al comma 72;
p) dell'assegnazione di cui al comma 74 per l'importo di 1.800.000 euro per il triennio 2023-2025 di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025;
q) dell'assegnazione di cui al comma 76;
r) dell'assegnazione di cui al comma 78 per l'importo pari a 4 milioni di euro per il triennio 2023-2025, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
s) dell'assegnazione di cui al comma 79 per l'importo pari a 5.895.280,97 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.285.280,97 euro per l'anno 2023 e 2.305.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
t) dell'assegnazione di cui al comma 80 per l'importo pari a 4 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
u) delle risorse del fondo per gli investimenti di sviluppo del Sistema integrato Regione-enti locali di cui al comma 88 per l'importo di 30 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
v) delle risorse già concertate per il triennio 2021-2023 di cui all' articolo 10, comma 90, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), per l'importo di 18.872.112,73 euro per l'anno 2023;
w) dell'assegnazione di cui all' articolo 9, comma 67, della legge regionale 24/2021 .
7. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari a complessivi 1.350.907.639,23 euro per il triennio 2023-2025, di cui 450.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
8. Il fondo di cui al comma 7 è suddiviso in:
a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 441.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
b) quota di solidarietà pari a 8.440.748,78 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
9. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la quota ordinaria di cui al comma 8, lettera a), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2022 della quota ordinaria di cui all' articolo 9, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).
10. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la quota di solidarietà di cui al comma 8, lettera b), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2022 della quota di solidarietà di cui all' articolo 9, comma 9, della legge regionale 24/2021 .
11. Le risorse di cui al comma 7, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 18/2015 , sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.
12. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa complessiva di 1.350.907.639,23 euro per il triennio 2023-2025, di cui 450.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
13. Il concorso finanziario di cui al comma 3 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, in misura pari agli importi individuati nella colonna <<concorso enti locali alla finanza pubblica>> dell'allegata Tabella O.
14. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 13 avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 7 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.
15. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 13, previste in 208.072.712,97 euro per il triennio 2023-2025, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
16. In attuazione dell'articolo 21, commi da 1 a 3, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare (ILIA)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare dai Comuni, a decorrere dall'anno 2023, gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all' articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), pari a complessivi 92 milioni di euro per ciascun anno, individuati per ciascun Comune nell'allegata Tabella P.
17. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16 affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025. (E/5555)
18. In relazione al recupero di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni, per l'anno 2023, al fine di garantire la neutralità finanziaria sui bilanci comunali.
19. Le risorse di cui al comma 18 sono concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali a domanda, da presentare entro il 30 settembre 2023, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 31 luglio 2023, che tengano in considerazione, in particolare, l'andamento del gettito dell'imposta locale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" di cui all' articolo 18 della legge regionale 17/2022 derivante dal confronto tra i versamenti riscossi nell’anno 2022 e gli importi individuati nella Tabella P di cui al comma 16, fermo restando gli importi, a qualunque titolo riscossi, afferenti all’anno di imposta 2023, nonché gli effetti in termini di equilibrio economico-finanziario sui bilanci comunali, dei contenziosi pendenti in materia di variazioni catastali riferite agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
21. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui all' articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 33 milioni di euro per il triennio 2023-2025, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
22. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 le risorse di cui al comma 21 sono ripartite in proporzione all'assegnazione dell'anno 2022 e sono concesse d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa complessiva di 33 milioni di euro per il triennio 2023-2025, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti di decentramento regionale risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 95.861.024 euro per il triennio 2023-2025, di cui 32.807.921 euro per l'anno 2023, 31.380.853 euro per l'anno 2024 e 31.672.250 euro per l'anno 2025.
25. Le risorse di cui al comma 24 sono concesse ed erogate annualmente dalla Direzione competente in materia di autonomie locali qualora ricorrano i presupposti di cui all' articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), secondo il seguente riparto:
a) 4.121.000 euro per l'anno 2023, 4.025.500 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) 7.594.921 euro per l'anno 2023, 7.663.353 euro per l'anno 2024 e 7.954.750 euro per l'anno 2025 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
c) 6.210.000 euro per ciascun anno del triennio a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
d) 14.882.000 euro per l'anno 2023 e 13.482.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.
26. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa complessiva di 95.861.024 euro per il triennio 2023-2025, di cui 32.807.921 euro per l'anno 2023, 31.380.853 euro per l'anno 2024 e 31.672.250 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare 190.000 euro per l'anno 2023 a favore degli Enti di decentramento regionale per il concorso agli oneri relativi alle indennità dei Commissari e Vicecommissari.
28. Le risorse di cui al comma 27 sono ripartite tra gli Enti di decentramento regionale in parti uguali.
29. Per la finalità prevista dal comma 27 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità collinare risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 34.042.116,87 euro per il triennio 2023-2025, di cui 11.347.372,29 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
31. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 le risorse di cui al comma 30 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 3.371.297,58 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 1.165.060,06 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 1.218.921,85 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 1.465.338,71 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
e) 1.539.778,25 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
f) 1.736.986,17 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
g) 849.989,67 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
32. Per la finalità prevista dal comma 30 è destinata la spesa di 34.042.116,87 euro per il triennio 2023-2025, di cui 11.347.372,29 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all' articolo 6 della legge regionale 21/2019 risorse pari a complessivi 2.400.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il concorso agli oneri relativi alla gestione organizzativa definiti con deliberazione della Giunta regionale.
34. L'assegnazione di cui al comma 33, pari a massimo 200.000 euro annui per ciascuna Comunità, è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione, le Comunità attestano l'utilizzo delle risorse per oneri relativi alla gestione organizzativa.
35. Per la finalità prevista dal comma 33 è destinata la spesa complessiva di 2.400.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
36. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all' articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 4.225.453,96 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.500.000 euro per l'anno 2023 e 1.337.726,98 euro per l'anno 2024 e 1.387.726,98 euro per l'anno 2025.
37. Il fondo di cui al comma 36 è suddiviso in:
a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 1 milione di euro per ciascun anno del triennio;
b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all' articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015 , pari a 500.000 euro per l'anno 2023, 337.726,98 euro per l'anno 2024 e 387.726,98 euro per l'anno 2025.
38. La quota di cui al comma 37, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.
39. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 38 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
40. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, e contiene:
a) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse alla riduzione o all'estinzione anticipata del debito, comprovato da una simulazione fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
b) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
c) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di riduzione o estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio di ciascun anno o che l'ente intende adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno.
41. Il contributo di cui al comma 38 è concesso entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
42. Le risorse di cui al comma 37, lettera a), non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 40 sono concesse entro il 31 ottobre di ciascun anno previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 40, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
43. L'erogazione delle risorse di cui ai commi 41 e 42 è disposta in via posticipata, previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di concessione delle risorse, degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
44. Per la quota di cui al comma 37, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015 .
45. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa complessiva di 4.225.453,96 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.500.000 euro per l'anno 2023, 1.337.726,98 euro per l'anno 2024 e 1.387.726,98 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
46. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 3.035.333,28 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.215.333,28 euro per l'anno 2023 e 910.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
47. Per la finalità prevista dal comma 46 è destinata la spesa complessiva di 3.035.333,28 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.215.333,28 euro per l'anno 2023 e 910.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 18/2015 . La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. , e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres. , tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres.
49. Le risorse di cui al comma 48 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.
50. Le risorse di cui al comma 48 sono pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
51. Per la finalità prevista dal comma 48 è destinata la spesa complessiva di 1.650.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall' articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015 .
53. Le risorse di cui al comma 52 sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
54. L'assegnazione spettante per gli anni 2023, 2024 e 2025 è quantificata nella misura annua di:
a) 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
c) 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2023-2025, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 150.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere le attività del centro culturale "Casa Zanussi".
57. Le risorse di cui al comma 56 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente.
58. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, anche attraverso l'intervento di Consorzi o Enti e istituzioni universitarie:
a) al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
b) al Comune di Gorizia complessivi 330.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisi in ragione di 150.000 euro per l'anno 2023 e 90.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
c) al Comune di Gemona del Friuli complessivi 250.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisi in ragione di 150.000 euro per l'anno 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
60. Le risorse di cui al comma 59 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.
61. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro per il triennio 2023-2025, suddivisa in ragione di 440.000 euro per l'anno 2023 e 280.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio al Comune di Flaibano, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a 150.000 euro per l'anno 2023. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
63. Per le finalità previste dal comma 62 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 100.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio al Comune di Villa Santina, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a 320.000 euro per l'anno 2023. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
65. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 100.
66. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'UNCEM FVG risorse pari a complessivi 60.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 20.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 20.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 100.
68. Per i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia le sanzioni previste dall' articolo 13, comma 4, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , per il mancato e ritardato invio della certificazione di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legge 4/2022 , operano a valere sulle risorse del fondo unico comunale. In caso di incapienza del fondo, la Regione richiede al Comune il versamento diretto di quanto dovuto.
69. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 68 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025.
70. L'assegnazione di cui all' articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore degli enti locali è pari a complessivi 11.392.062,96 euro per il triennio 2023-2025, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a favore degli altri enti del Comparto è pari a complessivi 450.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 150.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
71. Per la finalità prevista dal comma 70 è destinata la spesa complessiva di 11.842.062,96 euro per il triennio 2023-2025, di cui 3.947.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
72. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
73. Per la finalità prevista dal comma 72 è destinata la spesa complessiva di 1.650.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
74. Le assegnazioni di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), anche in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e per interventi in deroga, per l'anno 2023, ai principi di cui al comma 53 del medesimo articolo 10, sono pari a complessivi 2.166.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 846.000 euro per l'anno 2023 e 660.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
75. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa complessiva di 1.980.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 660.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
76. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 3.320.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.120.000 euro per l'anno 2023 e 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
77. Per le finalità previste dal comma 76 è destinata la spesa complessiva di 3.300.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
78. Per le finalità previste dagli articoli 6, 10 e 15, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è destinata la spesa complessiva di 7.500.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 3.500.000 euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
79. Per le finalità previste dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 7.415.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 2.805.000 euro per l'anno 2023 e 2.305.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
80. Per la finalità prevista dall' articolo 7 della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 7.500.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento complessivo pari a 210.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
82. Il contributo di cui al comma 81 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
83. Per la finalità prevista dal comma 81 è destinata la spesa complessiva pari a 210.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 100.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento complessivo pari a 210.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
85. Il contributo di cui al comma 84 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
86. Per la finalità prevista dal comma 84 è destinata la spesa complessiva pari a 210.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 100.
87. Le risorse della concertazione Regione-Autonomie locali 2022-2024 di cui all' articolo 9, comma 81, della legge regionale 24/2021 non ripartite ai sensi dell'articolo 9, commi da 14 a 16, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono destinate a finanziare future concertazioni.
88. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), e di quanto previsto dal comma 87 è destinata la spesa complessiva di 99.768.251,25 euro per il triennio 2023-2025, di cui 14.583.133,04 euro per il 2023, 45.030.059,10 euro per il 2024 e 40.155.059,11 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 100.
89. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, e dall'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 17/2022 , l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni al fine di garantire la copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni.
90. Le risorse di cui al comma 89, per l'anno 2023, sono concesse ed erogate, a domanda, da presentare entro il 30 settembre 2023, dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 31 agosto 2023, che tengano in considerazione, in particolare, l'andamento del gettito, derivante dal confronto tra le aliquote applicate nell'anno 2022 e quelle applicate nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 17/2022, riferito ai fabbricati strumentali all'attività economica di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 17/2022, come determinati per l'anno 2022.
91. Per le finalità previste dal comma 89 è destinata la spesa complessiva di 36 milioni di euro per il triennio 2023-2025, di cui 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
92. In attuazione della finalità del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale di realizzare l'uniformità e omogeneità nell'applicazione degli istituti contrattuali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico di cui all' articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), le risorse di cui all' articolo 9, comma 41, della legge regionale 13/2022 sono integrate, a decorrere dal 2023, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto unico relativa al triennio 2019-2021 per il personale non dirigente, gli incrementi del salario aggiuntivo per il personale degli enti locali e degli altri enti interessati.
93. Gli oneri relativi agli incrementi definiti ai sensi del comma 92 sono a carico dell'Amministrazione regionale; con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri ai fini della quantificazione dell'assegnazione annuale spettante agli enti interessati.
94. Per le finalità previste dal comma 92 è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro per il triennio 2023-2025 suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazione con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
95. Per favorire la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti e opere che rivestano un ruolo strategico nello sviluppo del territorio in ambito locale contribuendo alla realizzazione di investimenti.
96. Per le finalità previste dal comma 95 è destinata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
97. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in via straordinaria, per l'anno 2023, agli Automobile Club provinciali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risorse per la realizzazione di iniziative di prevenzione in materia di sicurezza stradale, anche a carattere sperimentale, rivolte alla popolazione giovanile, ai conducenti di veicoli con età superiore ai 65 anni e alle persone con disabilità.
97 bis. Per accedere al contributo di cui al comma 97 gli Automobile Club provinciali presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), al Servizio regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale, la domanda corredata di un progetto recante iniziative che coinvolgano associazioni di motoraduni, autoraduni e di familiari e vittime della strada con sede in Regione, nonché le associazioni delle autoscuole maggiormente rappresentative sul territorio e i Comuni singoli o associati che abbiano sul proprio territorio istituti comprensivi e istituti secondari di secondo grado.
97 ter. I progetti di cui al comma 97 bis hanno ad oggetto, in particolare, una o più delle seguenti attività: realizzazione di campi scuola a tema sicurezza stradale, sviluppo o consolidamento di un approccio corretto alle norme e all'acquisizione di comportamenti stradali, aggiornamento alle novità del codice della strada, eventi di promozione della sicurezza stradale anche nell'ambito di autoraduni e motoraduni. I progetti contengono le iniziative da realizzare, le modalità, la tempistica di realizzazione, il costo presunto complessivo.
97 quater. Le risorse ammontano a 360.000 euro, sono ripartite in misura uguale tra gli Automobile Club provinciali che presentano domanda e sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione.
97 quinquies. Gli Automobile Club provinciali presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 97 ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.
98.  
( ABROGATO )
99. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 100.
100. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Parole aggiunte al comma 19 da art. 9, comma 14, lettera a), L. R. 13/2023
2Comma 90 sostituito da art. 9, comma 14, lettera b), L. R. 13/2023
3Comma 74 sostituito da art. 9, comma 18, L. R. 13/2023
4Comma 76 sostituito da art. 9, comma 68, L. R. 13/2023
5Comma 97 sostituito da art. 9, comma 74, lettera a), L. R. 13/2023
6Comma 97 bis aggiunto da art. 9, comma 74, lettera b), L. R. 13/2023
7Comma 97 ter aggiunto da art. 9, comma 74, lettera b), L. R. 13/2023
8Comma 97 quater aggiunto da art. 9, comma 74, lettera b), L. R. 13/2023
9Comma 97 quinquies aggiunto da art. 9, comma 74, lettera b), L. R. 13/2023
10Comma 98 abrogato da art. 9, comma 74, lettera c), L. R. 13/2023