LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1. I procedimenti amministrativi di riscossione delle entrate derivanti dal rimborso degli oneri relativi alle spese afferenti agli alloggi concessi al personale del Corpo forestale regionale ai sensi dell' articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti, previa domanda all'Amministrazione regionale da parte del concessionario, mediante versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute nell'ultimo quinquennio, come accertate dalla competente Direzione, e non ancora pagate all'Amministrazione alla data della domanda medesima.
2. A pena di decadenza da ogni beneficio, il concessionario deve presentare domanda, ai sensi del comma 1, alla Direzione centrale patrimonio demanio servizi generali e sistemi informativi, entro e non oltre la data del 28 febbraio 2023, e pagare i relativi importi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il pagamento nei termini di cui ai commi 1 e 2 estingue, a ogni effetto, ogni diritto di credito dell'Amministrazione regionale a valere sui rapporti concessori di cui al comma 1, maturato sino al 31 dicembre 2022.
4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 3 è destinata la spesa di 71.164,13 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) -Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 7.
5.
All' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021), dopo il comma 44 sono aggiunti i seguenti:
<<44 bis. Ai sensi del comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al progetto di riqualificazione urbana dell'area denominata "Caserma Osoppo", avviato dalla città di Udine, di cui al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 in attuazione dell'articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), a fronte della concessione gratuita di spazi da destinare a finalità istituzionali tra cui l'individuazione dei locali da disporre a favore dell'istituendo Organismo Pagatore Regionale del Friuli Venezia Giulia (OPR FVG), di cui all'articolo 3, commi da 68 a 72, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).
44 ter. Per le finalità di cui al comma 44 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma con il Comune di Udine.
44 quater. L'accordo di programma di cui al comma 44 ter prevede in particolare che:
a) l'Amministrazione regionale conceda al Comune di Udine un contributo per l'importo massimo di 3.500.000 euro a concorso del completamento delle opere di cui all'area denominata "Caserma Osoppo";
b) il Comune di Udine si obbliga a concedere, gratuitamente, a favore dell'Amministrazione regionale spazi arredati, da destinarsi a finalità istituzionali regionali, per una estensione minima di 1.500 metri quadrati lordi, e per una durata non inferiore a 25 anni.>>.

6. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 44 quater, della legge regionale 26/2020 , come inserito dal comma 5, è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Servizi istituzionali generali e di gestione) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella K di cui al comma 7.
7. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella K.