LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/2022
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1. I termini per l'ammissibilità delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, già finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area/Sezione dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2018, 2019 e 2020 approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 711, 22 marzo 2019, n. 464 e 3 luglio 2020, n. 1006, sono prorogati al 31 ottobre 2024.
2.
Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole << 31 marzo 2023 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 ottobre 2024 >>.

3. In via transitoria, per il solo esercizio 2023, non si applica la disposizione di cui all' articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
4.
I commi 31 e 32 dell' articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

5.
Al comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), nel primo periodo, le parole << entro il 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre 2023 >>.

6. Al comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nell'alinea, le parole << al 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2023 >>;

b)
alla lettera c), nel primo periodo, le parole << del 30 settembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << del 30 settembre 2023 >>.

7. In attuazione dell' articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:
a)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia denominato " Conservazione e restauro patrimonio artistico museale " previsto dalla tabella Q riferita all' articolo 12, comma 9, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: " Interventi specifici nei musei e collezioni permanenti - acquisto immobili, ristrutturazioni e riallestimenti ";

b)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia denominato " Conservazione e restauro patrimonio artistico museale " individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Interventi specifici nei musei e collezioni permanenti - acquisto immobili, ristrutturazioni e riallestimenti ";

c)
l'intervento n. 26 della tabella Q relativa all' articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), denominato " Recupero e valorizzazione di Piazza dell'Unità d'Italia, del sagrato del Duomo e loro riconnessione architettonica con via Rosselli e l'antica roggia San Giusto ", a valere sulle risorse regionali 2020-2022, è sostituito dal seguente: " Realizzazione di interventi di ristrutturazione del centro cittadino, con particolare riguardo alla Piazza della Repubblica. Integrazione ";

d)
l'intervento n. 85 della tabella Q relativa all' articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019 , denominato " Interventi di adeguamento sismico e strutturale alla rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico dell'edificio Lenassi, sede di attività educative e luogo di aggregazione per i giovani (Gorizia) ", a valere sulle risorse regionali 2020-2022, è sostituito dal seguente: " Riqualificazione dell'edificio che ospita l'Istituto "O. Lenassi" a Gorizia - I lotto ".

8.
Con riferimento all'intervento di sviluppo avente ad oggetto: " Turismo lento: raccordare la rete locale con cammini e direttrici cicloturistiche di interesse regionale, nazionale e internazionale. Completare la rete Aster con Porpetto, S. Giorgio di Nogaro e Carlino e assi verticali lungo gli argini ", concertato ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 e individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione intercomunale Riviera Bassa Friulana, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, nella descrizione sintetica delle attività specificata nel citato patto territoriale le parole " Completamento di un percorso ciclopedonale in via S. Giorgio di N. " sono sostituite dalle seguenti: " Completamento dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di pista ciclo-pedonale interna al capoluogo - via Friuli e completamento percorso pedonale Capoluogo-Cimitero di Carlino lungo la via Levaduzza ".

9. Alla tabella O relativa all' articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'intervento n. 22 le parole " Lavori sistemazione del fabbricato n. 3 di Malga Cregnedul " sono soppresse;

b)
all'intervento n. 114 le parole " Realizzazione tribune nella " sono sostituite dalle seguenti: " Opere di completamento dei lavori di adeguamento sismico della ".

10. I termini per l'ammissibilità delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, già finanziati dalla Regione nell'ambito della Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 289, sono prorogati al 31 ottobre 2024.
11.
Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)) le parole << le aliquote IMU e i relativi regolamenti vigenti nell'anno 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << le aliquote dell'imposta di cui all'articolo 9 >>;

12.
Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17/2022 dopo le parole << minore gettito derivanti >> sono aggiunte le seguenti: << dalla previsione di cui all'articolo 18, comma 4, e >>.

13. I termini per la realizzazione delle iniziative e per la rendicontazione relativi ai progetti in materia di sicurezza della popolazione realizzati dagli enti locali, già finanziati dalla Regione nell'ambito della Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2019, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 464, sono differiti al 31 marzo 2023.
14.
Al comma 49 dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole << d'intesa con le Prefetture competenti >> sono sostituite dalle seguenti: << d'intesa con le autorità competenti >>.

16.
All' articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dal comma 1, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo stesso comma 1.>>.

17.
All' articolo 8 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), il comma 3 è abrogato.

18.
L' articolo 6 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Autenticazioni)
1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l' articolo 5 della legge regionale 28/2007 .>>.

19.
Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2013 la parola << sabato >> è sostituita dalla seguente: << venerdì >>.

20.
L' articolo 38 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:
<<Art. 38
 (Stampa delle schede in occasione del secondo turno di votazione)
1. Nel caso di secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, scaduto il termine di cui all'articolo 16, comma 4, la segreteria del comune verifica la regolarità delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate.
2. La segreteria del comune attribuisce l'ordine progressivo ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio e alle liste collegate secondo quanto risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno; le liste che hanno dichiarato ulteriori collegamenti sono aggiunte a quelle già collegate al primo turno, secondo l'ordine di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, la segreteria del comune ne comunica immediatamente l'esito:
a) all'ufficio comunale competente, per la stampa del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro il secondo giorno precedente la data del ballottaggio;
b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione dei risultati elettorali.>>.

21.
L' articolo 59 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 59
 (Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali e circoscrizionali)
1. Le elezioni comunali e circoscrizionali hanno luogo contemporaneamente alle elezioni regionali, nel periodo stabilito dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto di autonomia.
2. In occasione della contemporaneità:
a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico; la costituzione, il funzionamento dell'Ufficio, gli orari della votazione e tutti gli adempimenti comuni, tra cui le operazioni preliminari allo scrutinio, sono disciplinati dalla presente legge;
b) l’Ufficio elettorale di sezione, concluse le operazioni di voto, effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni;
c) l’Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell’ordine, alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.>>.

22. All' articolo 5 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole << Le elezioni >> sono sostituite dalle seguenti: << Fermo restando quanto previsto dall' articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), le elezioni >>;

b)
al comma 2, nel primo periodo, le parole << il 24 febbraio >> sono sostituite dalle seguenti: << il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni >>;

c)
i commi 4 e 5 sono abrogati.

23. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall' articolo 28 della legge regionale 28/2007 , nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di votazione.
24. Previa intesa con il Ministero dell'interno, alle elezioni regionali e comunali del 2023 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da COVID-19 o sottoposti a misure restrittive sanitarie correlate al COVID-19, nonché i più recenti protocolli sanitari e di sicurezza.
25.
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2016 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In sede di revisione degli ordinamenti professionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 42 del CCRL 15.10.2018, il contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto unico per il triennio 2022-2024 può definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.>>.

26.
Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 18/2016 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti si svolge con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale.>>.

Note:
1Al comma 10 del presente articolo la cifra <<n. 280>> è sostituita dalla cifra <<n. 289>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.