LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/2022
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), le risorse concesse al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO per ciascuna annualità, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento.
2.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2021 sono aggiunte in fine le seguenti parole: << Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. >>.

3. Per le finalità previste all'articolo 13, commi da 25 a 25 quater, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato "EYOF FVG 2023" Festival Olimpico della Gioventù Europeo, possono essere realizzate dal Comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2023 a valere sulle risorse finanziarie concesse ed erogate nell'anno 2022.
4. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione, da parte della Provincia di Udine, al Comune di Tarcento, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del contributo ventennale costante di 30.000 euro annui per l'intervento denominato "Completamento polisportivo Toffoletti 2° lotto", è autorizzata a convertire le rate annuali maturate fino all'esercizio di entrata in vigore della presente legge, in un finanziamento in conto capitale a favore del medesimo Comune per la realizzazione di uno o più interventi di impiantistica sportiva la cui spesa ammessa sia almeno pari alla somma delle rate maturate.
5. Per le finalità previste al comma 4 il Comune di Tarcento presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. Ai sensi del comma 5 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia di utilizzare le economie derivanti dalle risorse trasferite nell'esercizio 2022 per le finalità di cui all'articolo 6, commi 22 e 22 bis, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), per sostenere le spese previste all' articolo 6, comma 52, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024).
8. Per le finalità di cui al comma 7 il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di utilizzo delle risorse unitamente alla domanda di cui all' articolo 6, comma 53, della legge regionale 13/2022 per l'anno 2023.
9. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2021, a valere sull'Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia da realizzarsi attraverso studi e ricerche storiche approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229, è prorogato al 30 aprile 2023.
10. Le risorse già concesse al Comitato regionale del CONI nel 2022 per le finalità di cui all' articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nel corso del 2023.
11. All' articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono >> sono soppresse;

b)
al comma 4 le parole << In deroga alla disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), tutte >> sono soppresse.

12. In deroga a quanto previsto dagli avvisi pubblici per la concessione degli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), e 26, comma 2, lettera c), 27 quater, comma 2, della legge regionale 16/2014 , in sede di approvazione del rendiconto degli incentivi concessi a valere sui medesimi avvisi, non si procede alla verifica del rispetto del criterio di valutazione relativo all'apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale riconosciuti utili ai fini dell'Art bonus regionale.
13. Il Comune di San Vito al Tagliamento è autorizzato a utilizzare il contributo concesso con decreto 24 ottobre 2010, n. 3159/CULT a sostegno dell'intervento denominato "Ex Castello 3° lotto di completamento recupero e restauro" per il nuovo intervento di "Completamento impiantistica e allestimento Museo del territorio" già parzialmente realizzato.
14. Per le finalità di cui al comma 13, entro il 30 settembre 2023, il Comune di San Vito al Tagliamento presenta al Servizio competente in materia di beni culturali istanza di devoluzione del contributo, corredata della relazione illustrativa, del cronoprogramma e del quadro economico dell'intervento di "Completamento impiantistica e allestimento Museo del territorio".
15. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 14, il Servizio competente in materia di beni culturali conferma l'utilizzo del contributo per la realizzazione dell'intervento di "Completamento impiantistica e allestimento Museo del territorio" e fissa i nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.
Note:
1Parole soppresse al comma 12 da art. 6, comma 72, L. R. 13/2023
2Parole sostituite al comma 14 da art. 6, comma 75, L. R. 13/2023