LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/2022
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1. All' articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 le parole << Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a istituire >>, sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di archivi gestisce >> e le parole << , apposito archivio storico >>, sono sostituite dalle seguenti: << e all'interno dell'archivio storico, il fondo denominato terremoto e ricostruzione >>;

b)
al comma 7 bis le parole << il Comitato per l'istituzione >> sono sostituite dalle seguenti: << un apposito Comitato per la gestione >> e le parole << Direzione centrale infrastrutture e territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di archivi >>;

c) al comma 7 quater sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) le parole << alle infrastrutture e territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << competente >>

2)
alla lettera b) le parole << direzione centrale infrastrutture e territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di archivi >>;

3)
la lettera m) è sostituita dalla seguente:
<<m) almeno un rappresentante della Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia>>;

d)
al comma 7 quinquies le parole << Direzione centrale infrastrutture e territorio >>, sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di archivi >>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), le parole << e in attuazione dei principi di cui all' articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), >> sono soppresse.

3.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole << anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) >> sono sostituite dalle seguenti: << anche tramite società in house >>.

4. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << La Regione >> sono inserite le seguenti: << anche tramite società in house >>;

b)
alla lettera a) prima della parola << pianificazione >> sono inserite le seguenti: << gestione e >>.

5.
Al comma 2 quinquies dell'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << qualora sia stato preventivamente approvato, entro l'1 gennaio 2024, un regolamento comunale che assicuri la pubblicità, trasparenza e parità di trattamento dei soggetti che presentano tali istanze. >>.