LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 08/08/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 2 bis
 (Contributo al funzionamento)
1. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il complessivo perseguimento dell'oggetto sociale della società, salvo quanto specificamente previsto all’articolo 78 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio), in materia di delega della gestione dei contributi casa, l'Amministrazione regionale eroga annualmente a FVG PLUS SpA un contributo in conto esercizio a titolo di finanziamento per servizi di interesse generale. L'ammontare del contributo annuale è stabilito con legge regionale di stabilità. Il contributo è erogato in via anticipata, previa presentazione del bilancio previsionale annuale e verifica della conformità dello stesso con il piano industriale approvato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa vigente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 29, L. R. 7/2024
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 12/2025