LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 18

Disposizioni regionali per la transizione energetica.

TESTO VIGENTE dal 03/12/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/2022
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
440.07 - Fonti energetiche

Capo I
 Finalità
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, punto 1, e dell'articolo 5, primo comma, punto 7, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, anche in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché in attuazione delle finalità della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), promuove la transizione energetica del territorio e sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e il suo autoconsumo al fine di perseguire l'obiettivo della decarbonizzazione dell'economia regionale, nonché dell'autonomia energetica del territorio.
Capo II
 FVG Energia S.p.A.
Art. 2
 (FVG Energia S.p.A.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasformare la società a responsabilità limitata UCIT S.r.l. nella società per azioni denominata FVG Energia S.p.A. avente quale unico socio la Regione.
2. La società FVG Energia S.p.A. rispetta i requisiti richiesti per la sua qualificazione quale società in house della Regione.
3. FVG Energia S.p.A. subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli afferenti i contratti di lavoro in essere, connessi alle attività svolte da UCIT S.r.l., al fine di assicurarne la continuità.
4. FVG Energia S.p.A. subentra a UCIT S.r.l. nel ruolo di agente contabile ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).
5. Il contributo regionale di cui all' articolo 4, comma 1 della legge regionale 20/2018 concesso a favore di UCIT S.r.l. è confermato a favore di FVG Energia S.p.A..
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche statutarie necessarie a perseguire le finalità del presente articolo.
7. Per le finalità previste dalla presente legge relativamente alla trasformazione di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a un aumento di capitale riservato.
8. Al fine di assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a FVG Energia S.p.A. un contributo in conto esercizio per le spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3 non coperte dal contributo di cui al comma 5. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di FVG Energia S.p.A.. La rendicontazione relativa al contributo è effettuata ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare a favore di FVG Energia S.p.A., l'erogazione in via anticipata del contributo anche nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del bilancio di previsione annuale della società.
9. L'attività finanziata con il contributo di cui al comma 5 è oggetto di separata annotazione contabile.
Art. 3
 (Funzioni di FVG Energia S.p.A.)
1. FVG Energia S.p.A., oltre alle funzioni già attribuite a UCIT S.r.l. in base allo statuto e alle norme regionali vigenti, svolge le seguenti funzioni di interesse generale:
a) il supporto tecnico per la programmazione e per la pianificazione energetica di competenza regionale;
b) la ricezione, la registrazione e il deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
c) l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
d) la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE), a esclusione della gestione del software di competenza di INSIEL S.p.A.;
e) il supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al PNRR;
f) l'attuazione e la gestione degli interventi e delle azioni a livello nazionale, europeo e internazionale in materia di energia e di mobilità sostenibile, di competenza della Regione;
g) la promozione, la realizzazione e la gestione di iniziative e di progetti di innovazione e ricerca coerenti con le politiche energetiche della Regione;
h) il supporto alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER) sul territorio regionale;
i) la promozione dell'applicazione delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e privati, con particolare riferimento alla certificazione europea;
j) il supporto agli Enti locali per la pianificazione delle azioni e il coordinamento delle iniziative in materia di energia, nonché per la certificazione del sistema di gestione dell'energia, anche in sinergia con gli altri soggetti che operano nel settore a livello regionale;
k) l'organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione anche attraverso il portale regionale dell'energia, nonché di attività di formazione sulle tematiche energetiche, ambientali e della mobilità sostenibile;
l) il supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di energia di competenza regionale;
m) il supporto tecnico, amministrativo e giuridico nell'assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas di competenza della Regione.
2. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni attribuite FVG Energia S.p.A. utilizza le banche dati regionali in materia di energia.
3. I rapporti tra FVG Energia S.p.A. e gli Enti locali in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera j), sono regolati da specifiche convenzioni.
4. La Giunta regionale può stabilire con deliberazione i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
Art. 4
 (Personale di FVG Energia S.p.A.)
1. FVG Energia S.p.A., nel rispetto della normativa in materia di reclutamento e gestione del personale e dei contratti collettivi, opera con:
a) personale del Comparto unico in distacco ai sensi dell' articolo 28, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale);
b) personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività;
c) personale assunto con contratto di somministrazione o con altre forme di lavoro flessibile.
Art. 5
 (Controllo analogo)
1. FVG Energia S.p.A. è sottoposta al controllo analogo da parte della Regione che lo esercita nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in materia di esercizio del controllo analogo sulle società in house possedute dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Capo III
 Clausola valutativa e disposizioni finali
Art. 6
 (Clausola valutativa)
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all'articolo 3 e delle azioni poste in essere da FVG Energia S.p.A.;
b) verifica dei costi e dei risparmi sui servizi erogati rispetto l'anno precedente;
c) verifica delle criticità emerse in sede di attuazione della presente legge.
Art. 7
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, si provvede a valere sulle risorse della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 7, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) -Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede, per pari importo, mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 8
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.