LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 18

Disposizioni regionali per la transizione energetica.

TESTO VIGENTE dal 03/12/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/12/2022
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
440.07 - Fonti energetiche

Capo III
 Clausola valutativa e disposizioni finali
Art. 6
 (Clausola valutativa)
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all'articolo 3 e delle azioni poste in essere da FVG Energia S.p.A.;
b) verifica dei costi e dei risparmi sui servizi erogati rispetto l'anno precedente;
c) verifica delle criticità emerse in sede di attuazione della presente legge.
Art. 7
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, si provvede a valere sulle risorse della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 7, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) -Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede, per pari importo, mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 8
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.