LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 18

Disposizioni regionali per la transizione energetica.

TESTO VIGENTE dal 03/12/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/2022
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
440.07 - Fonti energetiche

Capo I
 Finalità
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, punto 1, e dell'articolo 5, primo comma, punto 7, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, anche in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché in attuazione delle finalità della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), promuove la transizione energetica del territorio e sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e il suo autoconsumo al fine di perseguire l'obiettivo della decarbonizzazione dell'economia regionale, nonché dell'autonomia energetica del territorio.