LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 18

Disposizioni regionali per la transizione energetica.

TESTO VIGENTE dal 03/12/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/2022
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
440.07 - Fonti energetiche

Art. 4
 (Personale di FVG Energia S.p.A.)
1. FVG Energia S.p.A., nel rispetto della normativa in materia di reclutamento e gestione del personale e dei contratti collettivi, opera con:
a) personale del Comparto unico in distacco ai sensi dell' articolo 28, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale);
b) personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività;
c) personale assunto con contratto di somministrazione o con altre forme di lavoro flessibile.