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Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/11/2022
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 9
 (Aliquote)
1. Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
3. Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 , l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
5. Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
6. Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
8. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.