LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/11/2022
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 20
 (Norme di natura finanziaria)
1. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dalla previsione di cui all'articolo 18, comma 4, e dall'applicazione discrezionale da parte del Comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del Comune.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione regionale provvede:
a) alla copertura degli effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 7. I criteri per la copertura di tale minor gettito sono fissati annualmente in legge di stabilità;
b) concorre, nella misura del 70 per cento, alla perdita di gettito derivante dalla riduzione, dallo 0,96 per cento fino allo 0,86 per cento, dell'aliquota applicata ai fabbricati strumentali all'attività economica di cui all'articolo 9, comma 7. I criteri per la determinazione del concorso regionale sono fissati annualmente in legge di stabilità.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 12, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.