LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2023
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

TITOLO V
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.
2. La relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, con particolare riguardo a:
a) lo stato di avanzamento dell'attuazione della presente legge, anche attraverso gli atti conseguenti previsti;
b) lo stato di realizzazione del nuovo sistema di finanziamento, con particolare attenzione al rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
c) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone che hanno usufruito degli interventi e dei servizi del nuovo sistema, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati.
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 28
 (Abrogazioni)
1.
La legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>), è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per gli articoli 14 bis, 14 ter, 15, 16, 18, 20, 20 bis e 20 ter, che sono abrogati con decorrenza 1 gennaio 2024.

2.
Tutti i riferimenti normativi e regolamentari alle disposizioni abrogate dal presente articolo devono intendersi come richiami alle norme corrispondenti della presente legge.

Art. 29
 (Norme transitorie)
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti attraverso un graduale processo di transizione, fino al completamento del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, di cui al Titolo III, Capo II, continuano ad applicarsi le modalità operative e le linee di finanziamento previste dalla legge regionale 41/1996 .
2. I finanziamenti previsti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 19, comma 6, trovano applicazione dall'1 gennaio 2024 e, comunque, dall'emanazione dei rispettivi regolamenti attuativi.
3. I finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 1, e dall'articolo 25, comma 1, trovano applicazione dall'1 gennaio 2024. Fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di accreditamento e di finanziamento, sono ammesse convenzioni con strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono persone con disabilità con necessità di prestazioni sociosanitarie. Le risorse per la compartecipazione agli oneri relativi all'inserimento delle persone con disabilità nelle predette strutture sono garantite dalle Aziende sanitarie regionali a valere sul Fondo sanitario regionale e dai Comuni tramite le risorse loro assegnate a valere sul Fondo sociale.
4. I finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 4, trovano applicazione dall'1 gennaio 2024.
Art. 30
 (Misure organizzative per il rafforzamento della Direzione regionale salute, politiche sociali e disabilità)
1. La Regione esercita le attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi relativi al governo del sistema sanitario, sociosanitario e sociale, anche in applicazione ai principi di derivazione comunitaria sul welfare e al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
2. Nelle more della compiuta definizione degli aspetti organizzativi correlati alle funzioni di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, la Direzione centrale competente per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 si avvale della struttura operativa complessa Area Welfare di Comunità dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, di cui all' articolo 105, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale).
Art. 31
 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), e le altre norme statali e regionali vigenti.
Art. 32
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2023.