LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/01/2023
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Capo I
 Integrazione delle politiche
Art. 14
 (Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità)
1. La Regione istituisce, presso la Direzione centrale competente in materia di disabilità, l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato <<Osservatorio>>.
2. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studio e analisi, anche attraverso la raccolta di dati statistici sul numero, sulla tipologia di disabilità, sulla tipologia di offerta, sulle comorbilità e sui disordini che aggravano le condizioni di cura e di assistenza a carico dei familiari, anche con riferimento ai diversi contesti di vita e ai differenti territori della regione, nonché sulle conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità;
b) rilevazione dei servizi e degli interventi erogati a favore delle persone con disabilità, nonché della loro qualità, con lo scopo di avviare un percorso di miglioramento degli stessi, anche attraverso il coinvolgimento della persona, al fine di valutare l'effettiva rispondenza dei servizi erogati rispetto ai bisogni e alle aspettative dei destinatari;
c) realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e per la prevenzione e il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione diretta e indiretta;
d) collaborazione con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 18/2005 , per lo svolgimento di attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;
e) diffusione della conoscenza in materia di disabilità e sensibilizzazione dell'intera comunità sui diritti di cui le persone con disabilità godono;
f) raccolta degli atti e dei provvedimenti maggiormente significativi in materia di disabilità, affinché ne sia assicurata una vasta diffusione tramite la pubblicazione sul portale della disabilità di cui all'articolo 12, comma 1;
g) attività di consulenza a favore delle Direzioni dell'Amministrazione regionale, in relazione alla predisposizione degli atti a valenza pianificatoria che interessino il settore della disabilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15.
3. L'Osservatorio predispone una relazione a cadenza biennale relativa allo svolgimento dei suoi compiti.
4. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con regolamento da emanarsi, previa informativa alla Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la presenza delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale coinvolte e la rappresentanza dei diversi portatori di interesse.
5. L'Osservatorio può istituire al suo interno, ove necessario, tavoli di lavoro permanenti dedicati ad aree tematiche di interesse specifico o di interesse intersettoriale.
6. L'Osservatorio si avvale del supporto tecnico della struttura Area Welfare di Comunità dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di cui all' articolo 9, comma 53, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014).
Art. 15
 (Piano regionale della disabilità)
1. Il Piano regionale della disabilità è il documento che raccoglie, coordina e integra le azioni di pianificazione delle differenti Direzioni dell'Amministrazione regionale, con lo scopo di ottenere politiche in materia di disabilità unitarie, uniformi e coordinate. Nel Piano regionale della disabilità confluiscono le modalità e la ricognizione delle risorse a disposizione delle Direzioni interessate da dedicare agli interventi a favore delle persone con disabilità in materia di:
a) salute;
b) vita indipendente e inclusione nella società;
c) istruzione, formazione e lavoro;
d) mobilità personale e libertà di movimento;
e) informazione, comunicazione e partecipazione.
2. La Direzione centrale competente in materia di disabilità, in raccordo con le singole Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale coinvolte in materia di disabilità e con l'Osservatorio, predispone il Piano regionale della disabilità.
3. Il Piano regionale della disabilità è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), e previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
4. Il Piano regionale della disabilità ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente.
Art. 16
 (Strumenti di pianificazione regionale sanitaria, sociosanitaria e sociale per la disabilità)
1. Le azioni di pianificazione regionale sociosanitaria per la disabilità sono elaborate tramite apposito progetto obiettivo ai sensi dell' articolo 43, comma 1, lettera c), della legge regionale 22/2019 e confluiscono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, nel Piano regionale della disabilità.
2. Il progetto obiettivo disabilità di cui al comma 1 definisce, in maniera integrata, i fabbisogni dell'intera rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali per la disabilità compresa l'individuazione dei presidi di rilievo regionale, in quanto centri specializzati rispondenti ai differenti bisogni delle persone con disabilità.
3. I contenuti del progetto obiettivo disabilità di cui al comma 1 sono annualmente recepiti e declinati, per ciò che attiene gli aspetti sociali, nelle indicazioni annuali relative al riparto del Fondo sociale, e per ciò che riguarda gli aspetti sanitari e sociosanitari nelle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all' articolo 50 della legge regionale 22/2019 .