LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2023
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Capo V
 Informazione, comunicazione e partecipazione
Art. 12
 (Diritto all'informazione e alla comunicazione)
1. La Regione garantisce alle persone con disabilità l'accesso alle informazioni, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie assistive e identifica "il portale regionale della disabilità" quale strumento privilegiato per l'acquisizione e lo scambio di notizie, dati e opportunità attinenti alle politiche in materia.
2. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione, in particolare nell'ambito della comunicazione istituzionale, volte a diffondere l'utilizzo di un corretto linguaggio e a prevenire ogni forma di discriminazione, anche verbale, di violenza, di bullismo o di cyberbullismo nei confronti delle persone con disabilità.
3. La Regione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati, promuove l'abbattimento delle barriere di comunicazione e tecnologiche esistenti e favorisce l'utilizzo di forme di interpretazione della lingua dei segni, sottotitolazione, conversione del parlato in testo, conversione del testo in parlato, conversione di immagini in testo, braille, comunicazione aumentativa alternativa (CAA) o qualsiasi altra forma di comunicazione, compresi le audio-descrizioni, il linguaggio semplificato, l'utilizzo dei caratteri ad alta leggibilità, i facilitatori, i mediatori culturali e gli interpreti, anche nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 34 ter del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 , dall' articolo 11 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), e dell' articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).
4. L'Amministrazione regionale sostiene le attività di consulenza, orientamento e informazione, con particolare riferimento a quelle relative all'utilizzo dei presidi, degli ausili e delle tecnologie assistive per l'autonomia, e garantisce, anche tramite l'individuazione di appositi centri di riferimento, che tale funzione sia svolta in modo uniforme su tutto il territorio regionale.
5. La Regione promuove, presso le Università e gli enti di formazione per il personale sociosanitario, l'inserimento nei piani di studio di percorsi formativi sulla comunicazione aumentativa alternativa.
Art. 13
 (Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia)
1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione in materia di disabilità e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità, la Regione riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, quale organismo rappresentativo e di coordinamento dei soggetti giuridici ad essa aderenti nel settore della disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta in particolare:
a) partecipa alla Commissione regionale per le politiche sociali di cui all' articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
b) partecipa all'attività di pianificazione in materia sanitaria e sociosanitaria ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 22/2019 ;
c) formula proposte in materia di politiche regionali per le persone con disabilità;
d) promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento professionale, finalizzate alla diffusione della cultura e dei principi della progettazione universale, volti a garantire la piena accessibilità e fruibilità di spazi, oggetti e servizi;
e) esprime parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;
f) partecipa alle attività di cui all' articolo 24, comma 6, della legge regionale 6/2006 ;
g) sostiene le attività di coordinamento, formazione e divulgazione dei soggetti giuridici che la costituiscono.
3. La Direzione centrale competente in materia di disabilità pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.
4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento, proprie e delle sue articolazioni provinciali.
5. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4, la Consulta presenta alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.